TAR Sicilia, Sez. II, 10 febbraio 2005, n. 152

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Testo completo:
TAR Sicilia, Sez. II, 10 febbraio 2005, n. 152
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, ha pronunciato la seguente
sui ricorsi riuniti n. 1603/2000, n. 3983/2000, proposti dai signori Giaimo Antonino e Giaimo Mario, rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Carota, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, via Resuttana Colli, 366;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tommasello, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Palermo, Piazza Marina 39, Palazzo Rostagno
e, relativamente al ricorso 3983/2000, nei confronti
della Sig.ra Felice Maggio Francesca e della sig.ra Felice Giuseppa, rappresentate e difese dall’avv. prof. Giacomo La Rosa, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Luigi Fortunato, ed elettivamente domiciliate in Palermo, Via P. F. Dè Calboli n. 22, presso lo studio degli stessi;
– quanto al ricorso n. 1603/2000 –
per l’annullamento, previa sospensione
del provvedimento, emesso dal Capo Ripartizione del Servizio Gestione Impianti Cimiteriali del Comune di Palermo, con il quale è stata revocata la concessione, datata 14.02.1977, del lotto di terreno Sez. 192, n. 1, del cimitero Rotoli in Palermo”;
– quanto al ricorso n. 3983/2000 –
per l’annullamento, previa sospensione
della concessione del 5.11.92, Per. 382, del lotto di terreno Sez. 192, n. 1, esteso mq. 5 circa, sito nel cimitero Rotoli in Palermo, in favore del Sig. Felice Giovanni e suoi familiari e di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli relativi alla regolarizzazione della suddetta concessione.”
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata con le relative difese per entrambi i ricorsi;
Visto l’atto di costituzione in giudizio (relativamente al ric. 3893/2000) delle controinteressate, con le relative deduzioni difensive;
Visti gli atti tutti delle cause;
Visti gli atti di rinunzia per entrambi i ricorsi, depositati e notificati dai ricorrenti, rispettivamente, il 24 e il 27 dicembre 2004;
Relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2005 il Referendario Gianmario Palleggiano, euditi l’avv. Carota per i ricorrenti e l’avv. Fortunato per la controinteresata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso r.g. n. 1603/2000, ritualmente notificato e
depositato, i ricorrenti Giaimo Antonino e Giaimo Mario – quali “figli ed eredi del Sig. Giaimo Francesco nelle more deceduto”- impugnavano la determinazione dirigenziale n. 333 del 28.01.2000 con la quale il Comune di Palermo aveva disposto la revoca della concessione del 14.2.77, registrata il 24.2.77, rilasciata al sig. Giaimo Francesco per la costruzione nel cimitero comunale dei Rotoli di una sepoltura gentilizia per sé e per i suoi sul lotto di terreno di prima categoria, Sez. 192, n. 1.
Venivano dedotti i seguenti motivi di ricorso.
1. illegittimità dell’atto per difetto e contraddittorietà di motivazione;
2. eccesso di potere, anche sotto il profilo di travisamento dei fatti, essendo il provvedimento di revoca fondato sull’erroneo rilievo che il concessionario non avrebbe realizzato la sepoltura per la quale gli era stato concesso il lotto di terreno;
3. violazione di legge ed incompetenza essendo stato l’atto di revoca emesso e sottoscritto dal Capo ripartizione e non dal Sindaco, o da un Assessore all’uopo delegato, atteso che la concessione del terreno è stata a suo tempo rilasciata dal Sindaco.
I ricorrenti chiedevano in conclusione l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione, e vinte le spese. L’Amministrazione comunale si costituiva in giudizio.
Il Tribunale adottava ordinanza collegiale istruttoria n. 105 del 20.06.2000 sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ed ordinanza n. 1702 del 6 ottobre 2000 di sospensione cautelare dell’esecuzione del predetto provvedimento.
Con il secondo ricorso, r. g. n. 3983, anch’esso ritualmente notificato e depositato, i sig.ri Giaimo Antonino e Giaimo Mario chiedevano l’annullamento della concessione rep. 382 del 5.1.92. (deliberazione di Giunta n. 3112 del 23.8.91) rilasciato per lo stesso lotto di terreno, già oggetto di concessione al sig. Giaimo Francesco, in favore del Sig. Felice Giovanni e suoi familiari, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali, ivi inclusi quelli relativi alla regolarizzazione della suddetta concessione, sostenendo con unico motivo di ricorso che il provvedimento impugnato e tutti gli atti connessi e consequenziali sono palesemente illegittimi per violazione di legge, per eccesso e sviamento di potere, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’erronea valutazione degli stessi e della contraddittorietà tra più atti.
Si costituiva l’intimata Amministrazione comunale che replicava con controricorso, sostenendo in particolare la legittimità dell’attività in quanto posta in via di autotutela, e chiedendo il rigetto del ricorso, col favore delle spese.
Si costituivano in giudizio altresì le controinteressate sig.re Felice Maggio Francesca e Felice Giuseppa producendo memoria con cui si riproponevano in sostanza le eccezioni già sollevate dal Comune.
In vista dell’udienza la difesa del Comune, con memoria (nel ric. 1603/2004) ha chiesto previa riunione dei due ricorsi il loro rigetto. I ricorrenti hanno depositato atti di rinunzia ad entrambi i ricorsi.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2005 i due ricorsi, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti, sono stati posti in decisione.
Attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due ricorsi indicati in epigrafe vengono preliminarmente riunite ai fini della decisione con unica sentenza.
Relativamente ad entrambi i ricorsi, successivamente alla fissazione dell’udienza, è stat depositata dai ricorrenti, in data 3 gennaio 2005, dichiarazione di rinunzia.
Tali dichiarazioni recano le firme dei ricorrenti, autenticate dal difensore, e sono notificate alle altri parti del giudizio. Le stesse risultano, pertanto, rituali e non resta al Collegio di darne atto.
Il collegio prende atto della cessata materia del contendere a seguito delle intervenute rinunzie presentate, per entrambe le cause, dai ricorrenti.
Le spese del presente giudizio sono a carico dei ricorrenti, in quanto rinunzianti, (art. 46 R.D. 642/1997) nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, riuniti i due ricorsi in epigrafe, prende atto delle relative rinunzie.
Condanna in solido i ricorrenti Giaimo Antonino e Giaimo Mario al pagamento delle spese di giudizio che si determinano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) , oltre IVA e CPA, da liquidarsi per euro 1.200,00 in favore del Comune di Palermo e per euro 800,00 in favore delle Sig.re Felice Maggio Francesca e Felice Giuseppa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2005 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Calogero Adamo – Presidente
Calogero Ferlisi – Consigliere
Gianmario Palliggiano – Referendario Estensore