TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1449

Norme correlate:
Art 7 Legge n. 1034/1971

Massima:
TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 5 giugno 2009, n. 1449
È inefficace la concessione-contratto cimiteriale che attribuisca lotti diversi invertendo le assegnazioni rispetto alla delibera dirigenziale presupposta: «La stessa sequenza procedimentale può essere valutata anche sotto il più pregnante ed assorbente profilo della invalidità derivata. La delibera dirigenziale è atto presupposto che costituisce il fondamento di quello successivo, in quanto rappresenta la manifestazione di volontà dell Amministrazione in ordine al suo contenuto, anche se non costitutiva dell effetto giuridico che, invece, si collega al successivo atto di attuazione o di volizione. Il nesso di stretta consequenzialità, quale relazione di necessità logica e giuridica che lega i due atti, comporta l invalidità derivata del provvedimento presupponente e consequenziale che si discosti dalle indicazioni del primo.Utilizzando, in parallelo, le categorie civilistiche – posto che alla concessione segue un contratto che ne disciplina le modalità esecutive, con assunzione di obblighi da parte dei concessionari -, si può sostenere, in altri termini, che la Pubblica amministrazione abbia agito, in sede di emanazione di tali atti, come un falsus procurator, ex art. 1398 c.c.. Tale tipica ipotesi di eccesso o difetto del potere rappresentativo si configura quando chi contrae spende il nome altrui pur non avendone i relativi poteri. Dal riferimento all avere confidato nella validità del contratto, quale presupposto per la responsabilità extracontrattuale nei confronti del terzo, contenuto nel citato art. 1398 c.c., se ne desume che il contratto stipulato dal falsus procurator non sia vincolante ed immediatamente produttivo di effetti. In particolare, si tratterebbe di una ipotesi di inefficacia, atteso che il contratto è di per sé perfetto ed il vizio è esterno, incidendo sulla legittimazione ad agire che non sussiste al momento della conclusione del contratto (art.1388 c.c.).Per quanto riguarda il coordinamento tra il principio della salvezza dei diritti dei terzi e ed i principi che disciplinano la circolazione inter vivos dei beni immobili, una volta qualificato il contratto concluso dal falsus procurator come inefficace, non sembra possibile applicare le regole della trascrizione, perché la relativa priorità non può essere fissata da un atto incompleto.Trattandosi di controversia riguardante le cosiddette concessioni contratto, essa è riconducibile al disposto del comma 1 dell art. 5, per come richiamato dal comma 2 dell art. 7, della l. n. 1034/1971 e quindi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come tale estesa alla cognizione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi sottesi al rapporto concessorio. Il ricorso, sulla base delle sovra esposte considerazioni, è dunque meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va dichiarata l inefficacia delle concessioni-contratto relative al ricorrente e ai controinteressati, in quanto attribuiscono lotti diversi, invertendo le assegnazioni rispetto alla delibera dirigenziale presupposta.»

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