TAR Toscana, Sez. I, 20 maggio 2009, n. 397

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TAR Toscana, Sez. I, 20 maggio 2009, n. 397
Il vincolo cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare

Testo completo:
TAR Toscana, Sez. I, 20 maggio 2009, n. 397
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 563 del 2009, proposto da:
G.L., rappresentato e difeso dall’avv. Alessio Menconi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Comune di Camaiore in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Esposito Ziello, con domicilio eletto presso Laura Pravisani in Firenze, via dei Servi 44; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Toscana Dip. Prov.Le di Lucca, Asl 12 – Versilia Direttore Generale;
nei confronti di
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso Valter Cassola in Firenze, via Gustavo Modena 21;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
– dell’ autorizzazione n. I/09/00001 del 11.3.2009, rilasciata dal Comune di Camaiore ai sensi del d.lgs 1 agosto 2003, n. 259 alla Soc. Wind S.p.A.;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, della deliberazione C.C. n. 6 del 19.1.2009, e i pareri favorevoli rilasciati, rispettivamente, ARPAT, prot. 17998/2008 e dalla A.U.S.L n. 12 Versilia in data 16.5.2008 sull’ istanza presentata da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. e volta all’ ottenimento dell’autorizzazione comunale all’ installazione della suddetta stazione radio base
nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi, sia patrimoniali, sia non patrimoniali, consistenti nell’ illegittima e colpevole compressione del diritto al pieno godimento della proprietà privata e del patema di animo ingiustamente cagionato al ricorrente e all’ intera famiglia per la presenza di un impianto industriale in prossimità della propria abitazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Camaiore in Persona del Sindaco P.T.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il vincolo cimiteriale si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inidificabilità che non consente in alcun modo l allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare (cfr Cons. St., sez. V, 1934/07);
Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall art.3 della L.205/2000 coordinato con l art.1 della legge stessa;
P.Q.M.
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Alessandro Cacciari, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 20/05/2009.