TAR Lazio, Latina, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 564

Norme correlate:  

Massima

Testo

Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934

Massima:
TAR Lazio, Latina, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 564
All’interno della fascia di rispetto cimiteriale è legittimo il rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato esistente, mediante demolizione e fedele ricostruzione, nonché mediante spostamento del fabbricato in prossimità del confine del lotto di proprietà, più distante dal locale cimitero, in guisa da migliorarne la collocazione.

Testo completo:
TAR Lazio, Latina, Sez. I, 12 giugno 2009, n. 564
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2008, proposto da:
Giulia Annunziata De Filippis, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Zaza D’Aulisio, con domicilio ex lege presso Tar Lazio Sez. di Latina in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Formia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Di Russo, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar Lazio Sez. di Latina in Latina, via A. Doria, 4; Regione Lazio in Persona del Presidente P.T.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della nota prot. n. 163/08 del 06 ottobre 2008 con la quale è stata respinta l’istanza di permesso di costruire;
della nota datata 17 luglio 2008 prot. n.0032419 con la quale sono stati comunicati i pareri negativi espressi in data 07 luglio 2008 dall’ufficio tecnico comunale e dalla commissione edilizia;
del parere espresso dal dipartimento territorio ed urbanistica della regione Lazio indicato nei predetti atti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Formia in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12/05/2009 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato rurale sito di Formia, frazione Castellonorato, località Palombaia, ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio 5 particella 740 in area soggetta a vincolo cimiteriale. Con istanza del 28 maggio 2008 l’interessata chiedeva al comune il rilascio del permesso di costruire per la sua ristrutturazione, mediante demolizione e fedele ricostruzione, nonché mediante spostamento del fabbricato in prossimità del confine del lotto di proprietà, più distante dal locale cimitero, in guisa da migliorarne la collocazione. Con l’impugnata attività provvedimentale, il comune ha respinto l’istanza trattandosi di area soggetta a vincolo cimiteriale. La ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deduce la ricorrente violazione di legge ed eccesso di potere. Il collegio ritiene che le censure meritino accoglimento.
L art. 338 r.d. n. 1265/1934 stabilisce che All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , oggi previsti dall art. 3 D.P.R. 380/2001 tra cui la lett.d) interventi di ristrutturazione edilizia”, ove per tali si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica .
Inoltre, l art. 17 L.R. 15/2008 stabilisce che La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variazione essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nel comma 1, lettera f), rimangono invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume, le superfici, l’altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti .
Nel caso di specie, rimanendo invariate le destinazioni d’uso, la sagoma, il volume e la superficie ed essendo la nuova costruzione maggiormente distante dal cimitero rispetto a quella esistente, deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia illegittimo e vada pertanto annullato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 12/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:
Francesco Corsaro, Presidente
Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario, Estensore
Davide Soricelli, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2009