Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1615 [1]

Norme correlate:  

Massima

Testo

Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 12 aprile 2005, n. 1615
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione Anno 1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 2707/1997, proposto dal sig. Antonio Di Marco rappresentato e difeso dall’avv. Ciro Centore e domiciliato presso il suo studio in Roma, via Sistina, 121, per mandato a margine;
CONTRO
Il Comune di Roccamonfina, in persona del Sindaco pro tempore;
PER LA RIFORMA
della sentenza 6 febbraio 1997, n. 157 della Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2004, relatore il Consigliere Cesare Lamberti e udito, altresì, l’avvocato Petrocelli per delega dell’avv. Centore.
FATTO
Il sig. Antonio Di Marco ha richiesto al Comune di Roccamonfina due lotti di aree contigue per realizzare un’unica cappella cimiteriale. Con provvedimento del 28 dicembre 1988, n. 1101, il Comune ha concesso al ricorrente due lotti n. 16 e n. 17 per la realizzazione di edicole o cappelle in conformità della delibera consiliare n. 114 del 1° giugno 1987, contenente l’assetto dell’area cimiteriale ed ha poi rilasciato la concessione edilizia 25 giugno 1990 n. 22/90 a costruire una cappella gentilizia sui lotti predetti. In relazione al manufatto, il sig. Di Marco ha proposto la domanda di variante in data 24 dicembre 1990 per la realizzazione di un piano interrato con loculi anche al di sotto del piano di campagna e per una maggiore altezza del manufatto rispetto a quella prevista per le cappelline gentilizie ricadenti su di un solo lotto. La tipologia della variante si basava sulla maggiore altezza e sul maggior numero di loculi previsti per le edicole funerarie di tipo “E” (altezza alla gronda di mt. 4,40 e quattro loculi interrati) rispetto a quella di tipo “D” proprio dell’area ove i due lotti erano situati. La richiesta di variante è stata rigettata dal comune di Roccamonfina con determinazione prot. 1605/3337/U2, in data 4/3/92. Avverso il diniego il sig. Di Marco ha proposto ricorso al TAR della Campania, che dopo la decisione istruttoria 21/12/95 n. 693, ha respinto la domanda con sentenza n. 157/97, oggetto del presente appello. Nel decidere il ricorso, il TAR Campania ha ritenuto infondata la tesi del ricorrente circa la variante tipologica “E” con altezza alla gronda di mt. 4,40 e quattro loculi interrati, considerato che il precedente assenso al ricorrente era limitato alla realizzazione di un’unica cappella gentilizia senza indicazione delle norme derogate. L’accorpamento dei lotti non permetteva di applicare alla cappella parametri diversi perché nel regolamento non si riscontrava la diversa possibilità in occasione di un accorpamento di lotti né tale possibilità era prevista nella delibera di G.M. 114 dell’1/6/87 ed allegata planimetria indicativa della tipologia per ciascun lotto. Avverso la sentenza il sig. Di Marco ha proposto appello. Il Comune di Roccamonfina non si è costituto in giudizio. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nell’unico motivo di appello avverso la decisone che ha respinto il ricorso del sig. Di Marco avverso il diniego di concessione a realizzare una cappella gentilizia nel cimitero di Roccamonfina ad un’altezza e per un numero di loculi superiore a quelli consentiti dalla tipologia prevista per i lotti collocati nella zona cimiteriale, il ricorrente sostiene che la deroga contenuta nell’assentimento a realizzare un unico manufatto sui due lotti riuniti incide le disposizioni regolamentari contenute nella delibera n. 114/87: una volta consentito l’impianto di una sola cappella in una zona ove era pianificata in via generale la realizzazione di due edifici di identica tipologia, il comune doveva consequenzialmente assentire la realizzazione di un edificio di altezza superiore e di un numero di loculi diverso e maggiore rispetto alla tipologia “D” caratteristica della zona purché il manufatto fosse stato conforme alla tipologia “E”: tipologia prevista comunque nel regolamento del cimitero di Roccamonfina. Il motivo è infondato. La circostanza che le tipologia “D” ed “E” siano accomunate in un’unica disposizione nelle “prescrizioni da osservare per la costruzione di tombe ed edicole funerarie approvate con deliberazione consiliare n. 201 del 29 novembre 1988” non implica che le due tipologie siano fra loro equivalenti ed interscambabili a seconda delle esigenze degli interessati, considerata la diversa dimensione dei manufatti esplicitata nella suddetta delibera a seconda della tipologia caratteristica di ciascuna zona del cimitero. Di tale circostanza ha tenuto conto il primo giudice, laddove nella sentenza impugnata ha correttamente interpretato la concessione edilizia rilasciata all’appellante per la realizzazione di una cappella gentilizia unica, ma tuttavia sui lotti contraddistinti ai numeri 16/D e 17/D. Che il comune abbia curato, al momento del rilascio della concessione, di indicare come “D” la tipologia dei lotti per i quali veniva rilasciata la concessione è chiaro indice della volontà dell’ente di non derogare alle prescrizioni della zona. Non ha pertanto alcuno spazio argomentativo l’assunto del ricorrente secondo cui, nella concessione originaria “la tipologia di una cappellina che per altezza e numero dei loculi era rapportata ad una singola, striminzita e specifica superficie non aveva di per sé già come logica, alcuna ragione di persistenza”. Tali considerazioni possono rispondere all’interesse proprio del richiedente a disporre di maggiore spazio o ad ovviare a problemi tecnici di realizzazione del manufatto, ma non sono raffrontabili con quelli del comune, che deve curare l’assetto estetico della zona, composta di più manufatti di identiche dimensioni e struttura in un’area che per la destinazione sua propria impone rigore e sobrietà. La ragionevolezza di siffatti principi prevale su quella conclamata dal ricorrente, che si basa soltanto sulla funzionalità del manufatto e sull’idoneità ad assolvere alla sue personali esigenze.
Risulta confermata la correttezza dell’impugnata decisione e l’infondatezza del presente appello. Ricorrono i giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo sull’appello in premesse, lo respinge confermando la sentenza impugnata. Spese compensate fra le parti della causa.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2004.
Raffaele Iannotta Presidente
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere est.
Goffredo Zaccardi Consigliere
Claudio Marchitiello Consigliere