Tag: CMesumazione, Sentenze, VARI, resti mortali
Norme correlate:
Massima
Testo
Riferimenti: Cons. Stato, sez. VI, 22/12/1983, n. 906, Cons. Stato, sez. V, 16/06/2003, n. 3381
Testo completo:
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 febbraio 2009, n. 630
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 2520/2000 R.G. proposto dai Sig.ri Francesco, Paola ed Antonio Zambon rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Testa e Luigi Ficarra ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Roberto Muggia, in Roma Via Germanico n. 146;
CONTRO
il Comune di Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio,
e nei confronti di
– Sig.ra Maria Luigia Zamboni, non costituitasi in giudizio;
– Suora Luigia Zamboni, non costituitasi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, 28 giugno 1999, n. 1101;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, 28 giugno 1999, n. 1101 è stato dichiarato inammissibile il ricorso (iscritto al n. 1760/1998 R.G.) proposto dagli odierni appellanti per ottenere l’annullamento: 1) dell’atto 5 marzo 1998, n. 31/03, con cui il Sindaco di Treviso ha autorizzato il trasporto nel Comune di Solomeo di Corciano (PG) dei resti mortali del Sig. Francesco Zambon; 2) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi; 3) nonché per l’accertamento dell’illegittimità delle operazioni di riesumazione della salma di Francesco Zambon.
Con il ricorso in appello i Sig.ri Francesco, Paola ed Antonio Zambon contrastano le argomentazioni del giudice di primo grado.
Il Comune di Treviso, la Sig.ra Maria Luigia e Suor Luigia Zamboni non si sono costituiti in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2008, il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato e non merita di essere accolto.
1. Il Sindaco del Comune di Treviso con atto del 5 marzo 1998, n. 31/03, ha autorizzato – su richiesta della Sig.ra Maria Luigia Zamboni – il trasporto nel Comune di Solomeo di Corciano (PG) dei resti mortali del Sig. Francesco Zambon. Gli odierni ricorrenti hanno censurato in prime cure detto provvedimento, affermando di non aver autorizzato detta traslazione che, altresì, si poneva in contrasto con la destinazione scelta per i resti del congiunto.
In particolare, i ricorrenti hanno censurato l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio di razionalità, la violazione dei principi racchiusi nel D.P.R. n. 285/1990, l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e per carenza di motivazione, la manifesta ingiustizia.
Orbene, è noto che nel giudizio amministrativo (tradizionalmente qualificato come processo di parte) i motivi di ricorso fissano il thema decidendum (cfr. “Il thema decidendum è sempre fissato dai motivi del ricorso in ordine al provvedimento impugnato” Cons. Stato, sez. VI, 22/12/1983, n. 906, e la più recente Cons. Stato, sez. V, 16/06/2003, n. 3381). In tal senso l’art. 6 del Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) prevede che “Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere […] la esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con la indicazione degli articoli di legge o di regolamento che si ritengono violati e le conclusioni […]”.
2. L’appello – come sopra anticipato – deve ritenersi infondato. Ed invero, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Polizia mortuaria (D.P.R. n. 285/1990) “1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. 2. Il decreto di autorizzazione seguenti è comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento. 3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni”.
Da tale disposizione si evince chiaramente, come condivisibilmente affermato in primo grado, che l’autorizzazione comunale al trasporto di una salma non è in grado di incidere sulla destinazione della stessa né è in grado di attribuire (ovvero affievolire o estinguere) situazioni giuridiche soggettive sulla stessa; pertanto, le censure avverso detto atto, nel caso che ci occupa, tradiscono la chiara volontà di vedere affermato un “diritto” sui resti mortali del defunto Sig. Francesco Zambon, questione che sfugge all’ambito oggettivo della giurisdizione amministrativa.
Conclusivamente la sentenza impugnata merita di essere confermata.
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello.
Compensa le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l’intervento dei sigg.ri:
Raffaele Iannotta, presidente
Cesare Lamberti, consigliere
Claudio Marchitiello, consigliere
Carlo Lucrezio Monticelli, consigliere
Michele Corradino, consigliere estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 05/02/2009
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)