Domanda
Il Servizio Igiene della A.USL chiede il comportamento da tenere in caso di salme ritrovate presso il domicilio qualche tempo dopo la loro morte.
In questi eventi infatti, a causa della fuoriuscita dei liquami cadaverici dalla salma, si pone il problema della pulizia dell’abitazione.
Chi ha l’obbligo di provvedere a proprie spese a tale incombenza tramite una delle ditte specializzate in pulizia e sanificazione? L’A.USL (a cui si rivolgono di solito i familiari) oppure i familiari stessi (come sostenuto dalla A.USL)?
Il Servizio Igiene domanda come agire quando non vi sono familiari, oppure quando questi rifiutano di interessarsi al problema.
Si interpella il Servizio Igiene dell’A.USL o le forze di Pubblica Sicurezza o l’amministratore di condominio per il cattivo odore proveniente dall’appartamento?
L’A.USL manifesta dei dubbi sulla legittimità di proporre un’ordinanza sindacale che assegni ad una ditta di pulizie il compito di intervenire in casa privata.
Sia perché è un intervento oneroso per il Comune, sia perché si tratta di proporre interventi in abitazione privata, in assenza del legittimo proprietario.
Tra l'altro, con l’eventualità di vedersi successivamente rinfacciare la sparizione di oggetti o altro.
Si chiede pertanto se si è a conoscenza di come le problematiche sopra esposte vengano affrontate in altre realtà territoriali.
Risposta
Non si ha notizia di come in altri Comuni si siano affrontate situazioni simili.Si ritiene che si possa applicare il DM 219/00, in quanto il materiale potrebbe essere parificato a sangue od altro liquido biologico.
L’interpretazione è al momento estensiva, ma perfettamente in linea con le garanzie di salvaguardia della salute e dell’ambiente.
Tra l’altro lo schema di regolamento modificativo del DM 219/00 (che ha ricevuto il parere della Conferenza Unificata) porta ad un chiarimento in materia.
Esso parifica tali rifiuti speciali a quelli sanitari (punto g) del comma 5 dell’art. 1 "i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici."
Si tratta quindi di rifiuti parificati a quelli sanitari non pericolosi, tranne nel caso che:
1) sia sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
2) siano feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti.
Seguendo tale impostazione occorre escludere che tali materiali siano potenzialmente infetti.
L’esclusione può essere fornita dal medico curante o in sua assenza da chi ne fa le veci.
In caso di rifiuti potenzialmente infetti occorre che siano raccolti da ditta con le caratteristiche per poter smaltire rifiuti sanitari potenzialmente o realmente infetti.
Per rendere più semplice la cosa si potrebbe seguire il circuito per la raccolta dei rifiuti sanitari in struttura sanitaria.
L’onere (ma anche la scelta della ditta) è della famiglia interessata.
Se ragioni di pubblico interesse (non solo di opportunità) rendono necessario un tale intervento, questo può essere disposto dal Servizio di Igiene pubblica nei confronti della famiglia interessata.
Questa deve essere tenuta a rimuovere i rifiuti e a provvedere alla sanificazione nei tempi che si andranno a stabilire.
In caso di intervento dell’amministratore di condominio, questi provvederà al pagamento della somma, con rimborso in caso di reperibilità postuma di familiari.
La prestazione non è soggetta a privativa comunale, quindi la famiglia può rivolgersi alla ditta che ritiene idonea, in possesso delle necessarie autorizzazioni.
Per favorire soluzioni rapide di intervento, il Servizio di Igiene pubblica dell’A.USL o il Servizio di raccolta salme comunale, può stilare un elenco con le ditte aventi le caratteristiche adatte.
Nel caso di morte di persone a vita sola, il Servizio di raccolta salme stabilito dal Comune provvede alla sanificazione, oltre che alla raccolta del cadavere al suo trasporto al deposito di osservazione o all’obitorio.
Ove occorrente, rivolgendosi a ditta specializzata in caso di rifiuto potenzialmente infetto o infetto.
L’onere è a carico del Comune nel caso in cui non vi sia familiare che provvede alla sepoltura.
- del: 2003 su: Attività funebre e casa funeraria per: Italia Tag: Autorità sanitaria | Quesiti | VARI | cadavere | resti mortali | trasporto funebre in: ISF2003/4-e Norma: DM 219/00