Estumulazione prima della scadenza di concessione

Domanda

La salma del Signor XXX è stata inumata in campo comune nel 1961.
Esumata nel successivo 1972 e poi tumulata - poiché inconsunta - in colombario a concessione quarantennale con scadenza nel 2012.
I familiari chiedono se è possibile l’estumulazione prima della scadenza della concessione, per raccoglierne i resti in apposita cassetta di zinco.

Risposta

Salvo che non sia diversamente stabilito dal regolamento del comunale, l'estumulazione è sempre possibile a richiesta degli aventi titolo per il trasferimento ad altra sede, trovando applicazione l’art. 88 del DPR 285/90.
Vi sono zone d’Italia in cui è regolamentata la cosiddetta tentata riduzione in resti.
Cioè si verifica se la salma si è scheletrizzata, per raccogliere le ossa all’interno dello stesso loculo o per collocarle in altra sepoltura.
In altre zone d’Italia, invece, è pur sempre consentito il trasferimento in altra sede (anche in un ossarietto) per liberare il posto nel loculo.
Ad esempio in previsione di un decesso che sta per avvenire e per cui si predispone il loculo.
O per tumulare un feretro con decesso appena avvenuto, per trasferimento di famiglia in altro Comune, per retrocedere il loculo, ecc.
In pratica, non è detto che si debba attendere il termine della concessione (previsto dall’art. 86 DPR 285/90), se vi è istanza di un avente titolo per il trasferimento ad altra sede del feretro.
Al momento dell'estumulazione si valuta se sussistono le condizioni di cui a al comma 5 dell’art. 86.
Si attende il termine della concessione se invece non c’è alcuna richiesta di estumulazione.
Pertanto, nel caso in esame trova piena applicazione la circolare Min. Sanità 10/98, essendo già classificabile resto mortale (+ di 20 anni di tumulazione), con ciò che ne deriva per il trattamento dei resti.