Quesito pubblicato su ISF2012/2-c

Nel Comune di … viene attualmente richiesta la marca da bollo da ¬.14,62 nei seguenti casi:
– per le istanze di cremazioni e le relative autorizzazioni (1+1 marca da bollo);
– per le istanze di resti mortali (1+1 marca da bollo);
– per le istanze di trasporto fuori Comune (1+1 marca da bollo);
– per le istanze di affido urna cineraria (3 marche da bollo: 1 sull’istanza e 2 sugli originali);
– per il contratto di concessione loculo (1 marca da bollo);
Nelle altre istanze trasmesse per operazioni cimiteriali (es. traslazione, estumulazione e riduzione, esumazione, ecc.), così come nelle richieste di concessioni di aree e di edicole funerarie costruite dall’Ente stesso, non viene richiesta l’apposizione di alcuna marca da bollo, al contrario di alcuni Enti che la esigono.
Il comportamento del Comune di & è quindi idoneo?


Risposta:
Si risponde al quesito rimandando alla lettura della circolare Federutility-SEFIT n. 2 del 7/6/2005.
In sostanza, ove sia necessaria per la emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili una istanza, occorre il bollo, sia per la istanza che per il provvedimento.
Attenzione, si sta parlando di istanza ad una pubblica Amministrazione.
Non deve quindi essere richiesto il bollo se non c’è istanza (ad es. la inumazione in campo comune è dovuta, anche se a pagamento, ma la apposizione di copritomba da parte del cittadino e di lapide con iscrizione è su istanza).
Oppure non occorre il bollo (nell’autorizzazione) solo laddove una norma speciale abbia esplicitamente previsto che l’autorizzazione ne sia esclusa (e quindi nei rapporti tra pubbliche amministrazioni o se l’autorizzazione deve essere resa su carta libera e senza oneri).


Norme correlate:

Riferimenti:
CX00506070

Parole chiave:
CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,CADAVERE-estumulazione,CADAVERE-esumazione,CADAVERE-resti mortali,CONCESSIONE-sepolcro,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione,CREMAZIONE-cremazione cadaveri,TRASPORTO_FUNEBRE-cadavere


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