Quesito pubblicato su ISF2010/4-c

Ai Servizi cimiteriali del Comune di … è arrivata una richiesta di apertura di urna cineraria affidata ai familiari (a seguito di cremazione effettuata presso il crematorio di … tre anni fa).
La madre affidataria delle ceneri della figlia, sentendo rumori strani muovendo l’urna, come se all’interno vi fossero sassi, chiede di poterla aprire per verificarne il contenuto ed essere così rassicurata.
L’operazione è fattibile? E se sì, come è possibile procedere operativamente?


Risposta:
È del tutto normale che vi siano elementi solidi all’interno di un’urna: come per esempio l’elemento identificativo non termo-deperibile (metallo particolare o refrattario), ma anche parti di ossa calcinate che si sono fuse con lo zinco durante la cremazione. Nel caso di cremazione di resti mortali derivanti da esumazione, parti di terreno che permangono attaccate al feretro al momento dell’inserimento possono cuocersi (ad es. argilla), determinando talvolta elementi rigidi inclusi a ceneri. Raro è il caso in cui chiodi o protesi non siano stati totalmente asportati prima dello sversamento delle ceneri nell’urna. Per cui già questi sono elementi di rassicurazione per i familiari.
Più complessa è la questione dell’apertura dell’urna.
Se i familiari hanno la netta sensazione che possano essere avvenuti fatti che configurino reato, non resta altra soluzione se non la segnalazione alla Magistratura: sarà poi questa a decidere se e come intervenire ed eventualmente ad autorizzare l’apertura dell’urna.
Invece nel caso ordinario, cioè se non vi è la percezione che possa essere stato commesso un reato, la questione non è regolamentata a livello statale e nemmeno regionale, salvo il fatto che l’urna debba permanere sigillata e con la identificazione del contenuto. La norma prevede che l’urna sia sigillata a cura del gestore del crematorio e quindi il sigillo è proprio di chi ha compiuto la cremazione. Non è previsto il caso, possibile, ad es. di cambio dell’urna cineraria per un successivo trasporto internazionale, per rinvenimento postumo di scritto del de cuius che voleva la immersione in mare (e quindi con necessità di particolare urna), o ancora per trasferimento di urna in regione che preveda obblighi specifici per la inumazione di urna (vi sono regioni che obbligano ad avere urna biodegradabile e altre esattamente il contrario, per inumarla).
Dal punto di vista logico quel che conta è che nella verifica del contenuto di un’urna cineraria o nello sversamento dell’intero contenuto dell’urna in un altro contenitore, siano poi realizzate le condizioni stabilite dalla legge e da un soggetto titolato. Quindi sigillatura e scritte esterne riguardanti la identificazione del defunto. Ma la legge tace sul caso e soprattutto sul nuovo soggetto titolato. Pertanto lunica soluzione può essere trovata in sede locale con una norma regolamentare (o se si agisce caso per caso con la singola autorizzazione) del seguente tenore:
-In caso necessiti l’apertura di un’urna cineraria per verifiche o travasi del contenuto in altra urna le operazioni di apertura, sversamento, sigillatura e apposizione di identificativo competono ai Servizi cimiteriali del Comune in cui l’urna è sepolta o affidata.
In caso di urna affidata di cui si debba fare un travaso, come anche nel caso di urna sepolta in cimitero, le operazioni vanno svolte in locali cimiteriali.
In caso di urna affidata le operazioni di semplice verifica si effettuano, salvo non sia richiesto il trasporto al cimitero, nel luogo in cui l’urna si trova. Tali operazioni sono svolte a cura di personale dei Servizi cimiteriali.
Ogni verifica o travaso di urna cineraria sono verbalizzati, a cura di chi l’esegue, in triplice esemplare. Un esemplare è trasmesso all’ufficio di stato civile, altro esemplare è conservato da chi ha in consegna l’urna, se affidatario. Il terzo esemplare resta ai Servizi cimiteriali del Comune.
“Per l’esecuzione della verifica o del travaso è dovuta la tariffa stabilita dal competente Organo comunale e se è necessario un trasporto di urna questo deve essere preventivamente autorizzato dal Comune.”
Nel caso in specie, fermo restando che non si abbia il sospetto di reato, la semplice verifica può essere effettuata al domicilio dell’affidatario, da personale comunale dotato di opportuna attrezzatura, sostanzialmente seguendo quel che si è appena scritto. Per essere precisi occorrerebbe dapprima la approvazione della norma regolamentare (o se si agisce con autorizzazione singola caso per caso, con specificazione su questa autorizzazione), ma se si va alla sostanza delle cose si ritiene possa bastare anche una autorizzazione del soggetto che in base alla norma regionale ha titolo alla autorizzazione all’affidamento (se in quel caso) o alla estumulazione dell’urna (se in quest’altro caso).


Norme correlate:

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CADAVERE-esumazione,CREMAZIONE-ceneri,CREMAZIONE-altri,TRASPORTO_FUNEBRE-ceneri,VARI-reati


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