Quesito pubblicato su ISF2007/3-h

Si chiede un chiarimento in merito ai requisiti formativi che deve possedere il personale addetto ai servizi funebri e, nel particolare, se corrisponde a verità che tutti gli addetti in forza al servizio, compresi quelli che hanno maturato i 5 anni per la figura del Direttore Tecnico, oppure i 2 anni per i Necrofori, entro il 10 febbraio 2007 devono effettuare il corso relativamente alla sola parte teorica.
Si domanda inoltre se dopo il 10 febbraio 2007 sarà possibile operare con personale preso in prestito tramite convenzione da impresa terza in regola con le autorizzazioni (per far fronte ad eventuali picchi di lavoro).


Risposta:
In Lombardia vige l’art. 32 comma 7 del regolamento 6/04.
Dalla sua lettura è chiaro che in sede di prima applicazione (cioè per chi era già impresa funebre alla data di entrata in vigore del regolamento) il direttore tecnico con esperienza con più di 5 anni e l’operatore funebre con esperienza di più di 2 anni, non hanno necessità di corso pratico e quello teorico lo devono fare entro il 9 febbraio del 2010 (cinque anni dalla entrata in vigore del regolamento).
La circostanza è stata confermata anche dalla circolare 21/SAN del 30/5/2005, che al paragrafo 6, esplicitamente prevede che chi abbia ricevuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre in carenza di requisiti formativi (perché tali requisiti ha tempo 5 anni per possederli – comma 7 del citato art. 32 del regolamento) DEVE comunicare al Comune di rilascio entro il 10 febbraio 2010 l’avvenuta acquisizione dei requisiti formativi mancanti. In caso di mancata comunicazione il Comune deve sospendere oltre tale data l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre.
È quindi destituita da ogni fondamento la richiesta di avere tali requisiti entro il 9 febbraio 2007 (per operatori con esperienza).


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IMPRESA_FUNEBRE-autorizzazioni,IMPRESA_FUNEBRE-altri


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