Riflessi funerari con consorzio di Comuni

Domanda

Il D.P.R. 285/1990 prevede:
- all’art. 12 che i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme;
- all’art. 13 che i Comuni devono disporre di un obitorio;
- all’art. 14 che i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nel Cimitero o presso ospedali, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
Il Comune scrivente fa parte di un consorzio con altri 4 Comuni (YYY, ZZZ, JJJ e VVV) per un totale di circa 8/9 cimiteri e un numero complessivo di 18.000 abitanti.
Si precisa che i servizi cimiteriali non sono stati trasferiti al consorzio.
Solo il Comune di ZZZ dispone di un unico locale attrezzato per il deposito di osservazione dei cadaveri.
Si chiede:
1) se tutti i 5 comuni, facenti parte del consorzio, possono disporre come deposito di osservazione dei cadaveri del locale attrezzato presso il Cimitero di ZZZ.
E, come obitorio, presso l’Ospedale – Medicina legale del capoluogo di provincia (art. 14 del DPR 285/1990);
2) se per quanto sopra è necessaria una convenzione tra i 5 Comuni;
3) se è necessario fare comunicazione all’autorità giudiziaria;
4) se è necessario l’autorizzazione del Sindaco al trasporto, in caso di trasferimento di salma da abitazione inadatta;
5) se è necessaria qualche autorizzazione da parte dell’ULSS competente.

Risposta

1) L’ipotesi fatta è ammissibile, allo stato odierno della regolamentazione, unicamente in presenza di un consorzio (art. 31 D.Lgs. 267/2000);
2) non è ammissibile una convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000);
3) laddove costituito ed operante un consorzio, che abbia tra i fini statutari anche il deposito di osservazione e il distinto obitorio, una comunicazione all’autorità giudiziaria è dovuta.
Quanto meno al fine delle eventuali disposizioni di trasferimento delle salme al luogo determinato dal comune (punto 5.1 circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993).
Fermo restando che il trasporto compete al comune e ricordando che il trasporto, eventualmente disposto in luogo diverso, è a carico della pubblica autorità che lo disponga;
4) il trasporto di cadaveri, sia che avvenga decorso il periodo di osservazione che prima del suo compimento (art. 17 DPR 285/1990) è sempre autorizzato dal comune.
Si ricorda che le competenze attribuite al sindaco dal DPR 285/1990, salve quelle in cui agisca quale autorità sanitaria locale, son venute meno dall’entrata in vigore della L. 142/1990.
Ora sono di competenza, esclusiva, dei soggetti che esercitano le funzioni di cui all’art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 267/2000).
Fa eccezione unicamente il caso del trasporto di cadavere disposto dalla pubblica autorità (punto 5.2 circ. Ministero della sanità n. 24).
L’autorizzazione è necessaria anche quando il deposito di osservazione e il distinto obitorio sia esercitato nella forma consortile, ex art. 14, commi 3 e 4 DPR 285/1990;
5) non è necessaria alcuna autorizzazione dell’ASL per i trasporti di cui all’art. 17 DPR 285/1990.
Possono essere necessarie prescrizioni specifiche quando si sia in presenza di decesso dovuto a malattia infettiva-diffusiva.
Non si fa cenno al caso dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257).
In relazione alla rarità del fenomeno, ci si limita ad osservare che, in tale caso, l’ASL è tenuta a dare le disposizioni da osservare.