Quesito pubblicato su ISF2002/1-f

Premesso quanto segue: Il D.P.R. 285/1990 prevede – all’art. 12 che i Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone …… ; – all’art. 13 che i Comuni devono disporre di un obitorio per …… ; – all’art. 14 che i depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell’ambito del Cimitero o presso ospedali … ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Mi rivolgo a lei per uno specifico chiarimento in merito. Il Comune di XXX fa parte Di un consorzio con altri 4 Comuni (YYY, ZZZ, JJJ e VVV) per un totale di circa 8/9 cimiteri e un numero complessivo di 18.000 abitanti. Si precisa che i servizi cimiteriali non sono stati trasferiti al consorzio. Solo il Comune di ZZZ dispone di un unico locale attrezzato per il deposito di osservazione dei cadaveri. Si chiede: 1) se tutti i 5 comuni, facenti parte del consorzio, possono disporre come deposito di osservazione dei cadaveri del locale attrezzato presso il Cimitero di ZZZ e, invece, come obitorio presso l’Ospedale – Medicina legale del capoluogo di provincia (art. 14 del DPR 285/1990); 2) se per quanto sopra è necessaria una convenzione tra i 5 Comuni; 3) se è necessario fare comunicazione all’autorità giudiziaria; 4) se è necessario l’autorizzazione del Sindaco al trasporto, in caso di trasferimento di salma da abitazione inadatta; 5) se è necessaria qualche autorizzazione da parte dell’ULSS competente;

Risposta:
1) L’ipotesi fatta è ammissibile, allo stato odierno della regolamentazione, unicamente in presenza di un consorzio (art. 31 D.Lgs. 267/2000); 2) non è ammissibile una convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000); 3) laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quanto concerne il deposito di osservazione e il distinto obitorio, una comunicazione all’autorità giudiziaria è senz’altro dovuta, quanto meno al fine delle eventuali disposizioni di trasferimento delle salme al luogo determinato dal comune (punto 5.1 circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993), fermo restando che il trasporto compete al comune e ricordando che il trasporto che sia eventualmente disposto in luogo diverso è a carico della pubblica autorità che lo disponga; 4) il trasporto di cadaveri, sia che avvenga decorso il periodo di osservazione che prima del suo compimento (art. 17 DPR 285/1990) è sempre autorizzato dal comune (si ricorda che le competenze attribuite al sindaco dal DPR 285/1990, salve quelle in cui agisca quale autorità sanitaria locale, erano venute meno fin dall’entrata in vigore della L. 142/1990 e sono di competenza, oggi esclusiva, dei soggetti che esercitano le funzioni di cui all’art. 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 267/2000). Fa eccezione unicamente il caso del trasporto di cadavere disposto dalla c.d. pubblica autorità (punto 5.2 circolare del Ministero della sanità n. 24, già citata). L’autorizzazione è necessaria anche quando il deposito di osservazione e il distinto obitorio sia esercitato nella forma consortile, ex art. 14, commi 3 e 4 DPR 285/1990; 5) non è necessaria alcuna autorizzazione dell’ASL per i trasporti di cui all’art. 17 DPR 285/1990, mentre possono essere necessarie prescrizioni specifiche quando si sia in presenza di decesso dovuto a malattia infettiva-diffusiva. Non si fa cenno al caso dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito (da ultimo, D.Lgs. 9/5/2001, n. 257) in relazione alla rarità del fenomeno, limitandoci ad osservare che, anche in tale caso, l’ASL è tenuta a dare le disposizioni da osservare. (a cura di Sereno Scolaro)

Norme correlate:
Art capo03 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo04 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-deposito di osservazione,CADAVERE-periodo di osservazione,GESTIONE-servizio obbligatorio,TRASPORTO_FUNEBRE-autorizzazione al trasporto,TRASPORTO_FUNEBRE-trasporto di cadavere


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