Quesito pubblicato su ISF2001/2-o

In presenza di ordinanza che stabilisce come effettuare il trasporto funebre, di regolamento di polizia mortuaria comunale che rinvia in modo generico all’art. 107 del DPR 285/90 per quanto riguarda le sanzioni e dell’art. 339 del TULLSS, si chiede di chi sia la competenza a: – segnalare la infrazione ove riscontrata per le seguenti fattispecie: a) partenza del trasporto da parte di ditta senza la prescritta autorizzazione al trasporto; b) violazione della privativa comunale in materia di trasporto funebre; – irrogare la sanzione (è la polizia urbana o la A.USL?). Quale la tipologia di sanzione: * se amministrativa e di quale importo; * in caso di violazione della privativa può esservi usurpazione di pubblico servizio?

Risposta:
Con l’entrata in vigore del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si è aperta la questione delle sanzioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali, dal momento che esso non prevede alcunché, ma anzi espressamente abroga integralmente il R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e, quindi, anche quanto l’art. 64 legge 8 giugno 1990, n. 142 ne salvaguardava, tra cui gli articoli da 106 a 110 (relativi alle sanzioni per le infrazioni ai regolamenti comunali). Vi sono orientamenti, anche autorevoli, che ritengono ammissibile che a tale “vuoto” possa essere posto rimedio attraverso lo Statuto, ma si scontra con la riserva di legge posta dall’art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689, riserva che tali orientamenti ritengono di poter superare interpretando il termine “legge” con quello di “norma”, comprendente quindi anche le disposizioni statutarie. Si tratta di un’interpretazione dichiaratamente estensiva, che si fonda sulle innovazioni apportate prima dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma che probabilmente non tiene conto del limite posto dall’art. 23 Costituzione. Il rinvio del regolamento comunale all’art. 101 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non risulta coerente per il fatto che il regolamento comunale risulta autonomo rispetto a tale fonte e quindi le infrazioni avrebbero dovuto essere sanzionate come infrazioni ai regolamenti comunali e, quindi, con il rinvio agli articoli da 106 a 110 R.D. 3 marzo 1934, n. 383, fino all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Se però l’infrazione consiste in comportamenti non conformi all’ordinanza sindacale di cui all’art. 22 DPR 10 settembre 1990, n. 285 potrebbe, astrattamente, trovare applicazione direttamente l’art. 107 suddetto, seppure con un’interpretazione decisamente estensiva. Se si tratta di trasporto funebre che venga esercitato in violazione delle disposizioni del DPR 10 settembre 1990, n. 285 il sistema sanzionatorio è quello dell’art. 107 e la competenza all’accertamento dell’infrazione e alla sua applicazione compete all’ASL (art. 16, comma 2 stesso DPR 10 settembre 1990, n. 285). In ogni caso, l’ordinanza sindacale costituisce un atto emesso dall’autorità legale per ragioni d’igiene e quindi, in caso di mancata osservanza, sussiste la fattispecie penale della contravvenzione di cui all’art. 650 codice penale. Trattandosi di contravvenzione procedibile d’ufficio sussiste l’obbligo della denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio che ne abbiano conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni (art. 331 c.p.p.), cioè del soggetto individuato all’art. 16, comma 2 DPR 10 settembre 1990, n. 285 e l’omissione della denuncia importa il reato di cui all’art. 362 codice penale. In tale caso, può sussistere una competenza in capo alla polizia municipale ove assolva anche a funzioni di polizia giudiziaria Per quanto riguarda il trasporto funebre effettuato senza l’autorizzazione di cui all’art. 23 DPR 10 settembre 1990, n. 285, essa costituisce direttamente infrazione al medesimo DPR, viene accertata obbligatoriamente dall’ASL e la sanzione è applicata sulla base dell’art. 358 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, cosa che comporta la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Lit. 3.000.000 ed un massimo di Lit. 18.000.000. Dando applicazione all’art. 17 legge 24 novembre 1981, n. 689 la sanzione va determinata nella misura più favorevole per chi abbia commesso l’infrazione tra il doppio del minimo e il terzo del massimo: in entrambi i casi si ha Lit. 6.000.000, somma in cui viene a consistere la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, per ciascun trasporto di salma che sia eventualmente eseguito senza l’autorizzazione di cui all’art. 23. Si ricorda che l’art. 358, comma 2 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 si applica alle infrazioni al medesimo testo unico e ai suoi regolamenti in tutti i casi in cui non sia prevista una specifica sanzione. Le somme risultanti dall’applicazione della sanzione competono al bilancio comunale, in quanto il trasporto funebre costituisce servizio sottoposto alla regolazione ed autorizzazione del comune. Astrattamente, qualora il soggetto di cui all’art. 16, comma 2 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non provveda verrebbe a concretizzarsi il reato di cui all’art. 328 codice penale e, in presenza di certe condizioni, anche quello di cui all’art. 323 codice penale (ad esempio, quando la vigilanza venga intenzionalmente omessa al fine di non applicare la sanzione amministrativa pecuniaria). Per quanto riguarda la violazione della privativa comunale in materia di trasporto funebre, va precisato che si tratta di materia afferente ad un servizio pubblico locale, che è tale in quanto gestito, indipendentemente dalla forma di gestione, dal comune. Tale situazione non è tutelata se non sulla base della norma penale di cui all’art. 347 codice penale, costituendo usurpazione di funzioni pubbliche.

Norme correlate:
/Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
/Art capo21

Riferimenti:

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