Quesito pubblicato su ISF2001/1-q

1. Questo comune da decenni ha adottato per la concessione dei loculi cimiteriali la prassi di far pagare, oltre alla tariffa del loculo, anche un diritto speciale a coloro che hanno nel comune maturato una residenza inferiore ai cinque anni. È legittima una tale imposizione fiscale, considerato che le salme dei residenti in vita, ai sensi dell’art. 50 del Reg. Pol. Mort. hanno diritto ad essere ricevute nel cimitero cittadino? 2. È legittima la prassi di concedere un loculo a salme di persona non residente solo su esibizione di ricevuta di richiesta di iscrizione anagrafica che appunto non si è perfezionata per sopravvenuta morte del richiedente?

Risposta:
Va preliminarmente ricordato che il comune ha l’obbligo di disporre di almeno un cimitero a sistema ad inumazione (art. 337 TULLSS e art. 49 DPR 10 settembre 1990, n. 285), di idoneo dimensionamento, e che l’art. 50 stabilisce l’obbligo per il comune di accogliere alcune categorie di persone, premilinarmente quelle decedute nel comune (in attuazione del principio che la sepoltura dovrebbe avvenire “naturalmente” nel luogo di morte) e secondariamente quelle aventi in vita la residenza nel comune (in attuazione del principio per il quale le funzioni del comune sono rivolte alla propria popolazione). Oltre a queste due categorie di defunti che hanno titolo all’accoglimento nei campi ad inumazione, titolo che genera un vero e proprio obbligo in capo al comune, vi è l’ulteriore obbligo giuridico di accoglimento che deriva dal fatto che il comune abbia dato in concessione sepolcri privati nei cimiteri, in cui l’accoglimento si sostanzia come esecuzione delle obbligazioni sinallagmatiche che sorgono dalla concessione e che ha caratteristiche di alternatività all’obbligo principale in capo al comune. Il comune non ha l’obbligo di concedere aree per l’erezione di sepolcri privati all’interno del cimitero e, men che meno, di provvedere alla costruzione di sepolture private da concedere in uso e, quando vi provvede, lo fa in termini di facoltatività, anche se dalle concessioni che disponga assuma oneri corrispondenti sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’atto di concessione. Le tumulazioni sono quindi sempre sepolcri privati nei cimiteri. L’obbligo di cui all’art. 50, lettera c) DPR 10 settembre 1990, n. 285 nasce dall’adempimento delle condizioni di concessione, fermo restando che, in ogni caso, il diritto di sepoltura nel sepolcro privato deve essere sorto prima del decesso della salma (nonché, ovviamente, condizionato dalla capienza fisica del sepolcro privato). Sui singoli punti: 1.- la “prassi” riferita deve avere fondamento nel regolamento comunale di polizia mortuaria e/o nel tariffario di concessione adottato dagli organi di governo del comune, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale. Tale previsione non può essere definita come “imposizione fiscale” trattandosi di una tariffa, od articolazione tariffaria, stabilita come corrispettivo di un diritto (aspettativa?) di uso del sepolcro privato. Le salme dei residenti nel comune in vita hanno diritto ad essere accolte nel cimitero, ma nel campo ad inumazione, mentre nella collocazione in loculo, in quanto sepolcro privato, il diritto sussiste: a) se pre-esiste la concessione, b) se la persona ha titolo sulla base del regolamento comunale di polizia mortuaria e dell’atto di concessione, c) previo avvenuto integrale pagamento della tariffa stabilita. Semmai, si potrebbe discutere nel merito sulla tariffa, aspetto che però esula dalla sua legittimità. 2.- Le condizioni di concessione delle sepolture private nei cimiteri, tra cui i loculi, sono determinate dal regolamento comunale di polizia mortuaria. In linea generale, laddove la residenza non venga provata in via amministrativa con le certificazioni previste (artt. 43, 44 codice civile, art. 31Disp. Attuazione al codice civile, legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e DPR 30 maggio 1989, n. 223), può supplirsi con sentenza del giudice (art. 2907 codice civile). Perché sussista la registrazione amministrativa della residenza e conseguentemente sussista la possibilità di darne prova in via amministrativa, occorre che il relativo procedimento sia stato perfezionato. La dichiarazione di trasferimento di residenza ha il solo effetto di dare avvio al procedimento relativo e non costituisce titolo di prova in via amministrativa (lo potrebbe essere in sede giurisdizionale). La procedura rappresentata appare particolarmente complessa, potendo essere risolta in sede di regolamento comunale di polizia mortuaria con l’individuazione di condizioni di concessione decisamente meno complesse.

Norme correlate:
Art capo09 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-inumazione,CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-tariffa,SEPOLCRO-sepolcro familiare,SEPOLCRO-tumulo


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