Quesito pubblicato su ISF2001/1-o

Poiché ultimamente, nei casi di decessi avvenuti in abitazione, il medico necroscopo o curante, richiede l’autopsia, non compila la scheda istat di morte, che a sua volta viene redatta e sottoscritta dal medico anatomo patologo in contrasto con quanto previsto dalla circolare istat n. 3 prot 736 del 18.01.1995, in cui è previsto che detto modello debba essere sottoscritto esclusivamente dal medico curante o dal medico necroscopo. Si chiede se l’Ufficiale di Stato Civile possa accettare detti moduli per la denuncia di morte con conseguente rilascio del permesso di seppellimento o se detto modello istat debba essere obbligatoriamente sottoscritto dal medico curante o necroscopo intervenuto.

Risposta:
L’obbligo della compilazione della scheda di morte compete al medico curante (art. 1, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285) o, per i casi di decesso senza assistenza medica, al medico necroscopo (comma 4 stesso art. 1). Va ricordato come l’art. 103, comma 1, lettera a) TULLSS approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 individui tale competenza nel medico in quanto esercente la professione. Sul punto va anche ricordata la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. In caso di accertamento diagnostico od autopsia, il medico che esegua tali trattamenti è tenuto a dare comunicazione al sindaco (autorità sanitaria locale) per l’eventuale rettifica della denuncia della causa di morte (art. 39 DPR 10 settembre 1990, n. 285), il ché altro non significa che la denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) deve essere già stata compilata. In ogni caso, sia che l’obbligo sia assolto dal medico curante o dal medico necroscopo, quando quest’ultima figura risulti legittimata, va utilizzato solo ed unicamente il modello prescritto (art. 1, comma 6 DPR 10 settembre 1990, n. 1238). Il medico individuato a termini del comma 1 o del comma 4 dell’art. 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285 non può sottrarsi dal redigere la denuncia della causa di morte, salvo non incorrere in violazioni rilevanti sia sotto il profilo penale che sotto il profilo professionale. Per la dichiarazione di morte non è necessario alcun “titolo” risultando questa soddisfatta quando vi sia il dichiarante ed i testimoni prescritti, in quanto la dichiarazione di morte, una volta verbalizzata nel relativo registro in parte I, pone l’ufficiale dello stato civile nella condizione giuridica per informare l’ASL per l’attivazione dell’accertamento della morte da parte del medico necroscopo. Il rilascio del permesso di seppellimento è subordinato, oltre che alla decorrenza del termine delle 24 ore dal decesso, all’acquisizione del certificato della visita effettuata dal medico necroscopo da cui risulta l’accertamento della morte, certificato che si colloca in un piano diverso ed indipendente dalla denuncia della causa di morte. La denuncia della causa di morte (scheda ISTAT) è estranea ai procedimenti propri del servizio dello stato civile per la tenuta dei registri dello stato civile, nonché estranea al procedimento di rilascio del permesso di seppellimento, anche se transita per l’ufficio dello stato civile per motivi organizzativi concernenti il flusso delle rilevazioni demografiche.

Norme correlate:
Art capo01 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 103 di Regio

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-accertamento necroscopico,CADAVERE-autorizzazione alla sepoltura,VARI-causa di morte


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