Quesito pubblicato su ISF2000/4-p

Un titolare di una concessione cimiteriale ha richiesto la possibilità di poter trasportare in altro loculo posto in un cimitero di un altro comune, i resti mortali del figlio deceduto nel 1971. Trattandosi di esumazione straordinaria, si chiede: – se deve essere rilasciata l’autorizzazione da parte del Sindaco all’esumazione e al trasporto dei resti mortali in altro cimitero, previo rilascio del nullaosta da parte dell’Autorità Sanitaria Locale; – se è necessaria la presenza della stessa Autorità Sanitaria durante l’operazione di esumazione straordinaria; – se l’operazione di esumazione può essere effettuata anche da operatori esterni l’Amministrazione Comunale che gestisce il cimitero.

Risposta:
Sì, in base all’art. 88 del DPR 285/90. Se si è in presenza di resti ossei, possono essere considerati tali e raccolti in cassettina (art. 86, comma 5). Se invece è resto mortale si segue la circolare 31/7/1998 n.10 del Min. Sanità. Sì, in base a quanto stabilito dall’art. 88. Sì, il custode cimiteriale (responsabile ufficio polizia mortuaria o il custodia del cimitero) verifica e deve essere presente. Poi annota sui registri di cui all’art. 51.

Norme correlate:
Art capo17 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-esumazione,CADAVERE-resti mortali,CADAVERE-tumulazione,TRASPORTO_FUNEBRE-resti mortali,VARI-autorità sanitaria


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