Quesito pubblicato su ISF2000/3-h

Il Comune di … chiede di conoscere quale procedura è consigliabile in materia di appalto di trasporti funebri: premesso che in data 31.12.2000 scadrà il contratto di appalto attualmente in vigore, domanda se sia preferibile: 1) indire un nuovo appalto per la durata di due anni chiedendo quale tariffa base applicare per ogni trasporto (attualmente di L. 350.000); 2) rinunciare alla privativa del servizio consentendo a imprese in possesso di determinati requisiti lo svolgimento dei funerali, stabilendo, comunque, la tariffa per il trasporto funebre. Chiede infine dove sia reperibile il codice di autoregolamentazione delle Imprese di Pompe Funebri.

Risposta:
In merito al quesito relativo a quale assetto dare alla gestione del trasporto funebre nell’ambito del vostro Comune, si premette che il Comune ha facoltà di rinunciare all’esercizio in esclusiva del servizio di trasporto di cadavere a pagamento (vale a dire quello effettuato all’interno del suo territorio con servizi o trattamenti speciali) a favore di uno svolgimento del servizio in regime di concorrenza e di imporre la corresponsione di un diritto fisso, ai sensi dell’art.19 comma 2 del DPR 10 settembre 1990, n.285. Per quanto riguarda, invece, (ex art.16 cit. lett. b), il trasporto semplice di cadavere, ivi compreso anche il trasporto ai locali di osservazione o all’obitorio, all’interno del territorio comunale, trasporto di indigenti, essendo attività di carattere istituzionale e perciò obbligatoria per il Comune (di norma gratuita per l’utente, fatte salve le speciali disposizioni dei regolamenti comunali) non può essere svolta in regime di concorrenza ma deve essere garantita dal Comune e gestita nelle forme stabilite dall’art. 22 della L. 142/90 ed eventualmente attraverso appalto. In relazione all’interrogativo su quali attività vadano incluse nell’ambito del trasporto gratuito e quali nell’ambito del trasporto a pagamento, va precisato che il trasporto gratuito è una categoria residuale rispetto alla categoria trasporto con servizi o trattamenti speciali, pertanto occorre valutare la portata di quest’ultima locuzione per poter procedere ad una ricognizione delle tipologie di trasporto rientranti nella categoria gratuita da distinguere da quelle rientranti nella categoria a pagamento. Comunque, una volta che sia stato definito l’ambito del trasporto di cadavere da esercitare in regime di concorrenza, si è del parere che, nel caso in cui il Comune stabilisca di applicare il diritto fisso di cui all’art. 19 del DPR 285/90, esso vada indifferentemente pagato sia in occasione dei trasporti funebri a pagamento (di carattere non istituzionale) effettuati dal Comune, sia in occasione dei medesimi trasporti effettuati da altri gestori. Ciò per non alterare la libera concorrenza tra i diversi soggetti esercenti tali attività. Per quanto concerne le modalità da seguire per liberalizzare il trasporto funebre a pagamento, si invita alla lettura della circolare SEFIT 3739 del 26. 6. 97 in materia di affidamento a terzi del trasporto funebre, la circolare 3942 del 7.8.98 sul parere dell’Antitrust e la circolare 24/93 del Ministero della Sanità, la quale stabilisce che “incaricato del trasporto di una salma è dipendente, persona fisica o ditta a ciò commissionata” da un’impresa funebre (in possesso dei requisiti: licenza di cui all’art.115 del TULPS e autorizzazione al commercio), oppure da un ente locale che svolge servizio pubblico (di onoranze funebri) nelle forme stabilite dalla legge 142/90″. Oggi i requisiti richiesti si limitano all’esistenza di un incarico ad effettuare il trasporto di salma, di un carro funebre in regola e della patente di guida in capo al soggetto che conduce la vettura. Si specifica che l’ultima legge finanziaria, L.23 dicembre 1999, n.488 ha aggiunto un comma all’art.28 della legge 23 dicembre 1998, n.448. Con tale disposizione si sollecitano gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia decisionale, fra le altre cose, a favorire la liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici locali, rimuovendo gli ostacoli all’accesso di nuovi soggetti privati. Si possono cogliere con evidenza i riflessi di tale comma in materia di privativa nei trasporti funebri. In merito alla determinazione della tariffa massima del trasporto funebre è in relazione all’analisi dei costi (e quindi anche dei tempi), analisi che varia da luogo a luogo (ad esempio per tradizioni differenziate nello svolgimento del trasporto, del corteo, percorsi, ecc.). In media si fa riferimento a valori attorno alle 600.000 lire. In conclusione si rinvia al sito della Sefit ed in particolare alla seguente URL: http://www.federgasacqua.it/sefit/_MenCoGa.htm per reperire il codice di autoregolamentazione delle imprese di Pompe Funebri richiesto.

Norme correlate:
Art capo04 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 28 di Legge n.

Riferimenti:

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