Quesito pubblicato su ISF1997/1-c

All’interno del Cimitero del Comune di ………. sono presenti numerose aree per tombe di famiglia le cui concessione risultano, dai registri, scadute. Di tali concessioni non esiste alcun contratto nell’archivio del Comune, essendo, l’unica copia, stata consegnata al concessionario. Tali concessioni riguardano gli anni dal 1861 al 1898 e l’unico documento attestante la data di concessione e quella di decadenza (estinzione n.d.r.) è un registro redatto da un perito incaricato dal Podestà del Comune di ………… nell’anno 1927, regolarmente protocollato. Avendo il Comune avviato le procedure di decadenza con affissione dell’avviso di scadenza della concessione sulla tomba all’Albo del Cimitero e trascorso un anno e quindi dal 17 novembre 1996 (l’avviso riportava la data del 17.11.1995) il Comune di ….. sta procedendo alla predisposizione della deliberazione di Giunta Comunale riportante le concessioni non rinnovate (n. 9 su 16 scadute) e per le quali si attua la decadenza e si chiede se la procedura sino ad ora seguita è corretta e quale collocazione è necessaria dare alle salme ed ai resti presenti nelle tombe decadute al fine di procedere alla riassegnazione ad un nuovo concessionario.

Risposta:
Si ritiene che con il termine “decadenza” si sia da Voi voluto intendere la scadenza di una concessione temporanea al termine dell’originario periodo di concessione (estinzione). Pertanto, in questo caso, a rigore, non si tratta di seguire le procedure di decadenza di una concessione, bensì quelle per liberare da salme, ceneri e/o resti, tombe per le quali gli intestatari non hanno più il diritto di utilizzo. Se la procedura non è già stabilita dal regolamento comunale di polizia mortuaria (si veda in proposito l’art. 68 – Estinzione – dello schema di regolamento tipo di PM comunale, elaborato anche con il concorso di Federgasacqua Servizi funerari), è sufficiente determinare il da farsi con ordinanza del Sindaco del tenore del citato art 68 : ” allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.” A parere dello scrivente, per cautela si consigliano questi ulteriori passi, oltre a quelli da Voi previsti : 1) Comunicato stampa che informa i cittadini della circostanza (estinzione concessioni temporanee) ed effetti ; 2) Ricerche a mezzo ufficio anagrafe di eventuali familiari ancora viventi degli originari intestatari ; 3) Per un periodo di tempo, ad es. di due anni, mantenimento dei resti ossei o delle ceneri, distinte, a disposizione per eventuali richiedenti “ritardatari”. Infine laddove ricorressero le condizioni di decadenza della concessione per inosservanza degli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, le procedure da seguirsi sono quelle proprie della decadenza stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Norme correlate:
Art capo18 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-decadenza,CONCESSIONE-estinzione,CONCESSIONE-rapporto con il concessionario,CONCESSIONE-sepolcro


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