Quesito pubblicato su ISF1996/3-b

Che procedure sono da seguire per la realizzazione di cellette per urne cinerarie, ed e’ possibile, alla luce dell’attuale legislazione, procedere con un appalto di costruzione e gestione o mediante la stipulazione di una convenzione, a trattativa privata, con la locale SO.CREM. (ente morale)?

Risposta:
L’attuale legislazione (DPR 10.9.1990 n.. 285) prevede: a) la concessione a privati di area su cui questi realizzano a propria cura e spese per sé e/o la propria famiglia il sepolcro (artt. 80/3, 90/1, 91, 92, 93, 94); b) la concessione di area ad ente su cui detto ente costruisce sepolture a sistema di tumulazione, per collettività, (art. 90/1), alla condizione che l’uso di dette sepolture sia riservato alle persone contemplate dall’ordinamento dell’ente e dall’atto di concessione dell’area (93/1). La costruzione avviene a cura dell’ente, con progetto che deve essere approvato nei modi di cui all’art. 94 del DPR 285/90. Rispetto alla normativa seguita in genere per costruzione di sepoltura da parte di confraternite, per le urne cinerarie vi e’ l’obbligo di legge che gli spazi siano dati in concessione unicamente ad enti morali (art. 80/3). In ogni caso confraternite ed enti morali non possono mirare a fare oggetto di lucro e di speculazione (art. 92/4) per questa attività. La concessione dell’area per sepolture private è a titolo oneroso (art. 95). In Italia e’ usuale equiparare le concessioni per sepolture ad enti a quelle per privati ai fini della onerosità delle stesse. Semmai e’ da valutare la differenza di tariffa da applicare e quindi fissarle anche in relazione alla numerosità di sepolture che si vanno a realizzare. Si richiama, per le tariffe per conservazione di urne da applicarsi da parte dell’ente, il paragrafo 14.3 della circolare del Ministero della Sanità n. 24/93: “Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne devono essere tali da osservare quanto previsto dall’art. 92/4 e cioè le concessioni anzidette non devono essere fatte oggetto di speculazione e di lucro. Il Consiglio Comunale deve vigilare su tali tariffe.” c) costruzione da parte del Comune di dette cellette, o in economia diretta o quasi sempre a mezzo terzi, attraverso appalto dei lavori di costruzione. La normativa e’ quella usuale per i loculi; d) opera realizzata dal Comune attraverso l’istituto della concessione di costruzione e gestione, cioe’ del diritto da parte del concessionario di sfruttare economicamente l’opera per il tempo prestabilito, alla tariffa fissata, onde ripagarsi dell’investimento realizzato per conto del Comune. Si veda il disegno di legge sul “PROJECT FINANCING” approvato il 19.07.1996 dal Consiglio dei Ministri; resta da chiarire se rientrano fra i lavori di pubblica utilità contemplati dalla legge, anche queste opere. Attualmente, e’ unicamente il Comune a poter concedere le sepolture da lui realizzate e poiché i cimiteri appartengono al demanio municipale (art. 824 2^ comma Cod. civ.), giusto il disposto dell’art. 823 Cod. civ., “non possono” formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguarda e cioé per il settore il DPR 10/9/1990, n. 285: quindi verrebbe preclusa la strada della concessione di costruzione e gestione. Ne’ si puo’ richiamare l’applicabilità dell’art. 90 del DPR 285/90 “per analogia”. Difatti l’analogia e’ utilizzabile solo nell’ambito del diritto privato, dove vige il principio dell’autonomia negoziale. Nell’ambito del diritto pubblico, essa e’ ammissibile solamente nei confronti delle norme processuali e non nei confronti di quelle sostanziali. Altrimenti assistiamo ad una violazione della riserva di legge posta dall’art. 97 della Costituzione, il quale dispone: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ……” In seno al diritto pubblico sostanziale non e’ infatti possibile configurare il presupposto dell’analogia, cioè un vuoto normativo. Infatti, il ricorso all’analogia costituirebbe una violazione del principio di legalità e dei suoi corollari (imparzialità e buon andamento), i quali ordinano l’attività della pubblica amministrazione. Il principio di legalità, consiste nel fatto che, i poteri esercitati dalla P.A. siano nominati e tassativi: in mancanza di esplicita previsione di legge, il potere non esiste, quindi non e’ legittimo richiamare per analogia una norma attributiva di potere. Laddove comunque il Comune decidesse di valersi anche senza poterlo fare dell’istituto della concessione di costruzione e gestione, vi e’ da precisare che una siffatta concessione deve, ai sensi dell’art. 19/2 della legge 109/94 integrata e modificata dal D.L. 101/95 convertito con L. 216/95, essere affidata seguendo le procedure ad evidenza pubblica e quindi gara e non trattativa privata (ai sensi dell’art. 20/2 legge citata , naturalmente fino all’approvazione del disegno di legge succitato).

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art capo18 di

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CIMITERO-confraternita,CRITERI COSTRUTTIVI_E_GESTIONALI-nicchie,GESTIONE-concessione di costruzione,GESTIONE-concessione di gestione


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