Quesito pubblicato su ISF1997/1-a

Il Comune di …………… chiede di conoscere se sono usciti recentemente dei pronunciamenti ministeriali sull’imposta fissa di registro sulle concessioni cimiteriali.

Risposta:
Di seguito si riportano due recenti risoluzioni ministeriali, a nostra conoscenza. “LA CONCESSIONE DI AREA CIMITERIALE. Registro – Atti amministrativi – Concessioni di area cimiteriale – Base imponibile – Determinazione – Artt. 45 e 5 della Tariffa, parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (RISOLUZIONE Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per gli Affari giuridici e per il Contenzioso tributario, n. 128/E/IV-8-570 del 17 luglio 1996) Con la nota ………… il Comune di S. ha rivolto un quesito alla scrivente in relazione al criterio di tassazione degli atti portanti la concessione di area cimiteriale, assentita dal Comune, per la costruzione di una cappella di famiglia. In proposito viene evidenziato che il locale ufficio del registro intende sottoporre gli atti della specie all’aliquota proporzionale dell’8% (art. 1, della I parte della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986) mentre il Comune ritiene che, secondo il disposto dell’art. 5 della medesima Tariffa, l’aliquota applicabile sia del 2%. La scrivente fa osservare che la problematica riguardante gli atti di concessione di area cimiteriale è stata oggetto di esame nel corso di una riunione dei Capi degli ex Ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari tenutisi il 10, 11, 12 e 13 luglio 1990. In tale occasione sono state esaminate le modalità di applicazione delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al citato D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sugli atti in discorso ed è stato affermato che le concessioni demaniali, tanto se riferite a loculi quanto se riferite a bare per la costruzione di tombe di famiglia, ricadono nell’ambito dell’art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, e dell’art. 2 della Tariffa, parte II, allegata al medesimo decreto presidenziale. Passando all’esame dell’atto sottoposto all’intenzione si rileva che il medesimo è redatto in forma privatistica e che l’ammontare della tariffa concessoria di aree cimiteriali per 99 anni per la costruzione di una cappella di famiglia risulta di £. 10.623.349. Al riguardo va rammentato che le concessioni demaniali sono regolamentate dall’art. 45 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall’art. 5 della Tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto presidenziale. Come già chiarito da questa Direzione in precedenti occasioni (vd. La risoluzione ministeriale n. IV-8-158/93, in “il fisco” n. 17/1995, pag. 4.182, n.d.r.) l’art. 45 dispone che la base imponibile delle concessioni (di cui all’art. 5 della Tariffa), è costituita “dall’ammontare del canone ovvero dal corrispettivo pattuito”. Sulla base imponibile va applicata l’aliquota del 2% prevista al citato art. 5, punto 2), della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Sotto il profilo formale occorre, tuttavia, distinguere le concessioni redatte in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata da quelle redatte in forma di scrittura privata non autenticata. Mentre le prime ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della Tariffa, parte I, le scritture private non autenticate trovano la propria collocazione nell’ambito della parte II della Tariffa (atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso). Più precisamente l’art. 2 della parte II della suddetta Tariffa dispone l’obbligo della registrazione solo in caso d’uso per le “scritture private non autenticate quando l’ammontare dell’imposta risulta inferiore a lire 250.000 …….. “, misura questa stabilita dall’art. 10, comma 7, del D.L. 20 giungo 1996, n. 323, con decorrenza dalla medesima data. Pertanto gli atti della specie, se redatti in forma di scrittura privata non autenticata, saranno escludi dall’obbligo della registrazione solo quando l’ammontare dell’imposta, calcolata sulla base imponibile come sopra determinata con l’aliquota prevista dal citato art, 5 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, risulta inferiore alla misura fissa vigente al momento della stipula.” “LE CONCESSIONI CIMITERIALI. Registro – Atti amministrativi – Concessioni cimiteriali – Canone inferiore a lire 7.500.000 (ora, lire 12.500.000) – Registrazione – Modalità – Artt. 2, 6 e 8 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (RISOLUZIONE Dipartimento delle Entrate – Direzione centrale per gli Affari giuridici e per il Contenzioso tributario, n. 173/E – IV-8-088 del 5 agosto 1996) Con istanza ……… l’organo comunale preposto all’igiene ambientale e servizi funebri per il Comune di T. aveva chiesto di conoscere il trattamento tributario, in materia di imposta di registro, da applicare agli atti di concessione di sepoltura privata recanti un canone inferiore a lire 7.500.000. In particolare detto organo aveva chiesto chiarimenti in ordine all’obbligatorietà o meno del caso in rassegna, della formalità della registrazione. Al riguardo la scrivente osserva che l’art. 2 del DPR n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) prevede l’obbligo della registrazione per gli atti indicati nella Tariffa allegata allo stesso decreto. L’art. 5 del medesimo testo unico distingue poi il caso in cui ricorre l’obbligo della registrazione in termine fisso, con conseguente applicazione della parte prima della Tariffa in argomento, da quello in cui ricorrendo in caso d’uso, si rende applicabile la parte seconda della Tariffa. Poiché non v’è dubbio circa l’obbligo della registrazione nel caso in cui gli atti in questione siano redatti, ricevuti o autenticati da pubblici ufficiali nell’esercizio di funzioni pubbliche, è possibile limitare l’esame della fattispecie in questione al caso in cui l’atto assuma natura di scrittura privata non autenticata. In tal caso potrà verificarsi, così come ipotizzato dal Comune di T., che il canone globale della concessione risulti inferiore a lire 7.500.000 o meglio, stante la più recente normativa (DL 20 giugno 1996, n. 323), inferiore a lire 12.500.000. La particolare fattispecie. A parere della scrivente, ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 2 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 131 del 1986 ove è previsto il caso della registrazione delle scritture private non autenticate quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore all’importo previsto per la misura fissa. Ove, pertanto, l’imponibile costituito – così come già precisato dalla scrivente con nota IV-8-823/94 del 17 novembre1994 recepita dal Dipartimento del Territorio con successiva nota n. 55621 del 15 marzo 1995 – dal valore economico dell’atto risultante dall’ammontare del canone complessivo calcolato per l’intero periodo della concessione risulti attualmente inferiore a lire 12.500.000 e si configuri, ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 131 del 1986, il caso d’uso o anche la fattispecie della registrazione volontaria, ex art. 8 del DPR n. 131 del 1986, l’atto portato alle registrazione verrà sottoposto ad imposta in misura fissa di lire 250.000.”

Norme correlate:
Art 2 di Decreto Presidente Repubblica n. 131 del 86
Art 5 di Decreto Presidente

Riferimenti:

Parole chiave:
CIMITERO-concessione,CONCESSIONE-contratto,CONCESSIONE-rapporto con il concessionario,CONCESSIONE-registrazione,CONCESSIONE-tariffa


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