Quesito pubblicato su ISF1996/1-b

La Ditta………………. chiede chiarimenti circa le misure stabilite dalla circ. 24/93 sui tumuli, e inoltre chiede di conoscere quali siano i riferimenti legislativi sulle caratteristiche costruttive dei loculi applicabili in Italia.

Risposta:
1) La circolare 24/93 del Ministero della Sanità prevede, al paragrafo 13.2, una sorta di standardizzazione implicita delle misure dei tumuli. La circolare si limita a dire che è “preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza 0,70”, cui aggiungere, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90. Lo scopo è quello di consentire, per le nuove costruzioni, dimensioni dei tumuli tali da garantire la immissione di feretri anche di dimensioni superiori alla norma. Inoltre si è preso atto della forte crescita della statura media della popolazione italiana negli ultimi decenni. I motivi dell’aver fissato l’altezza di riferimento del tumulo a m. 0,70, sono da ricercarsi essenzialmente nella possibilità di collocazione di cassette resti ed urne cinerarie sopra al feretro (vedasi par. 13.3 della stessa circolare), nonchè nel facilitare le operazioni nei tumuli da parte del personale cimiteriale: – nel caso di immissione a mezzo di montaferetri con barre di sostegno che entrano nel tumulo; – nel caso di rifascio del feretro con cassone di avvolgimento di zinco, specie se rinforzato secondo le specifiche di cui al punto 3.2 del Mod. 4 dell’Allegato tecnico alla circolare. Poichè la circolare si limita a consigliare tali misure, è possibile, con il Regolamento di polizia mortuaria comunale, tramite un’ordinanza del Sindaco, o di volta in volta, prevedere misure diverse (ad es. m. 0,60, come da Voi prospettato), specie laddove si debba effettuare un manufatto a diretto confronto o in prosecuzione di altro già esistente. E’ ovvio che in tali casi la capacità del tumulo per il contenimento, oltre al feretro, di urne cinerarie e di cassette resti, si riduce di conseguenza. 2) La legislazione italiana (art. 76/6 del D.P.R. 285/90) richiede che le pareti dei loculi abbiano caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas. Lo scopo è quello di garantire che non vi siano fuoriuscite di liquami cadaverici, oltre che di cattivi odori. All’estero si usano diversi metodi per ottenere il risultato della impermeabilità ai liquidi, tra cui quello da Voi citato. A Madrid, al cimitero del Sol, per i loculi è previsto lo scarico dei liquami in un apposito pozzetto, contenente materiali capaci di neutralizzarli. Vi è però da annotare che la salma è contenuta nella sola cassa di legno e quindi le percolazioni di liquami cadaverici sono abbondanti. In Italia, con l’obbligo del feretro di zinco, ciò non avviene, limitandosi il caso nelle sole eventualità di “scoppio della cassa”. Se alcune UUSSLL italiane richiedono lo scarico dei liquami in apposito pozzetto, ciò è possibile, ma esso è da considerare, allo stato della attuale legislazione italiana, un eccesso di precauzione. Va da sé che, per la verifica della impermeabilità ai liquidi dei loculi, generalmente svolta con addizione di un paio di cm. di acqua di quelli prescelti, per valutare se in un certo periodo di tempo si osservano infiltrazioni, si dovrà otturare temporaneamente il condotto che scarica nel pozzetto. Esistono inoltre esperienze francesi ormai consolidate, presentate assieme a quelle spagnole nel corso del convegno “Etica e tecnica in campo funerario. Prospettive gestionali e legislative organizzato a Roma il 4 e 5.101995 da Cispel e Federgasacqua. Inoltre sono a conoscenza dello scrivente almeno due soluzioni tecnologiche italiane per le quali ci si riserva di ritornare con appositi approfondimenti. 3) Sulle caratteristiche costruttive dei loculi si rimanda all’ottimo scritto dell’ing. Giorgio Disarò (Antigone 1/91, pagg. 27-29). Si è del parere che debbano essere abbandonati i riferimenti agli spessori minimi (10 cm. di calcestruzzo se realizzato in opera, ecc.) e invece puntare sulla qualità del calcestruzzo. Si rammenta che la legislazione italiana prevede comunque spessori minimi del “copriferro”, specie per ambienti, come i loculi, dove può verificarsi il caso di presenza di liquami cadaverici. La legislazione attuale (art. 76 D.P.R. 285/90) consente l’uso di materiali diversi dal c.a.; l’industria potrebbe esplorare queste nuove possibilità.

Norme correlate:
Art capo15 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:
Circolare allegata

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