Quesito pubblicato su ISF1994/1-b

Quali problemi possono sorgere in materia di cremazione di un coniuge deceduto, quando il coniuge superstite sia separato?

Risposta:
Com’è noto, in mancanza di volontà testamentaria o se il defunto non si era iscritto in vita ad associazioni riconosciute, aventi per scopo la cremazione, i soggetti che l’art. 79 del reg. naz. di pol. mort. n. 285/1990 legittima a sostituirsi alla volontà del defunto sono, al primo posto, il coniuge superstite e, in difetto, il parente più prossimo; in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, occorrerà la volontà di tutti questi. Quando tra moglie e marito fosse già intervenuta sentenza di divorzio, lo scioglimento del matrimonio fa perdere la qualità di coniuge sotto ogni profilo, cosicché la volontà del coniuge superstite non può più prevalere su quella dei parenti del defunto. La cessazione degli effetti del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio (art. 10 legge 1 dicembre 1970, n. 898), per cui fino a tale data permane la qualità di coniuge.

Norme correlate:
Art capo16 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90

Riferimenti:

Parole chiave:
CREMAZIONE-associazione cremazionisti,CREMAZIONE-autorizzazione alla cremazione


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