Quesito pubblicato su ISF1994/2-c

Il Responsabile del cimitero del Comune “A” ha chiesto di conoscere a chi competano gli oneri relativi al servizio di cremazione di cittadini residenti in vita nel Comune “B”, sede di impianto di cremazione funzionante, ma deceduti nel Comune “A” ed ivi cremati.

Risposta:
Al riguardo si rammenta che la cremazione di cadaveri è servizio pubblico gratuito, al pari della inumazione in campo comune, ai sensi dell’Art. 12/4 del D.L. 31/8/1987 n. 359, convertito in legge, con modificazioni, con L. 29/10/1987 n. 440, restando la relativa spesa a carico degli enti locali. Poichè la diffusione degli impianti di cremazione in Italia al momento della entrata in vigore della legge era limitata, il legislatore ha disciplinato il solo caso della effettuazione del servizio da parte di comune sprovvisto di ara crematoria. Il criterio base è che in tale caso, gli oneri economici conseguenti alle “cremazioni di salme di persone non indicate all’Art. 48 del D.P.R. 803/75” sono posti a carico del comune di residenza. L’Art. 48 (ora sostituito dall’Art.50 del D.P.R. 285/90) stabilisce che in un cimitero devono essere ricevuti e sepolti , quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri di persone secondo la elencazione in detto articolo prevista. Le salme di persone non indicate all’Art. 48 del D.P.R. 803/75 sono per l’appunto quelle avviate alla cremazione. Per effetto del D.M. Interno 8/2/1988 fa eccezione al criterio generale dell’attribuzione dell’onere in base alla residenza, il caso di cremazione di salma di persona di nazionalità estera, non residente in Italia, per la quale l’onere è posto in capo al comune di decesso. L’ente locale gestisce il servizio pubblico secondo una delle forme previste dall’Art. 22 della L. 8/6/1990 n. 142 oppure acquista un bene o un servizio attraverso le procedure contrattuali che gli sono permesse. Il Comune di residenza non è tenuto al rimborso della cremazione se, per scelta dei familiari del defunto ( ad es. per risparmiare nelle spese del funerale), questi hanno provveduto alla cremazione in luogo diverso da quello stabilito dal Comune di residenza. Legittimamente il Comune di residenza può pertanto rifiutarsi di rimborsare la tariffa richiesta da altro Comune sede di impianto di cremazione, laddove quest’ultima si sia svolta senza il suo consenso. In caso contrario si potrebbe presentare il caso di spese effettuate senza la necessaria copertura di bilancio e quindi con la diretta responsabilità per chi le ordina. Si consiglia pertanto di acquisire, per dette situazioni, il preventivo consenso del Comune di residenza, in via veloce a mezzo fax. Nel caso in specie non vi era obbligo da parte del Comune “A” di fornire gratuitamente la cremazione per un cadavere di persona deceduta sul suo territorio. Unico obbligo è quello di fornire il servizio pubblico se richiesto da altro Comune sprovvisto di impianto di cremazione. Infine il Comune “A” può legittimamente assumersi l’onere per la cremazione di cadaveri deceduti sul suo territorio caso per caso, o in via generale attraverso un provvedimento che specificatamente ne preveda la copertura dei costi. Si tratta non di un obbligo, ma una manifestazione di volontà del singolo Comune. Laddove questa manifestazione di volontà non sia stata espressa, il costo è a carico del privato cittadino.

Norme correlate:
Art capo08 di Decreto Presidente Repubblica n. 285 del 90
Art 22 di Legge n.

Riferimenti:

Parole chiave:
CADAVERE-cremazione,CREMAZIONE-competenza al rimborso,CREMAZIONE-gratuità


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