Norme che consentano la sepoltura individuale di animali da compagnia e per fare un cimitero di animali da compagnia

Domanda

Un privato cittadino proprietario di un terreno con caratteristiche previste per farvi un cimitero (natura del terreno, distanza da abitazioni, distanza dalla falda idrica), può utilizzarlo come cimitero per animali d’affezione? Sono necessari permessi particolari? La normativa dice qualcosa in merito?

Risposta

Un privato cittadino può sotterrare in un proprio terreno spoglie mortali di animali da compagnia di cui sia proprietario. Può, inoltre, eccezionalmente – non abitualmente o professionalmente – consentire il sotterramento di spoglie animali (di amici o parenti) nel proprio terreno, ma avendo presente che, se la eccezionalità diviene ripetuta, si entra nella fattispecie di “cimitero per animali di fatto”, che origina violazione di norma.Se invece la domanda punta a comprendere quali siano i permessi necessari per poter realizzare un cimitero per animali d’affezione, la risposta è:– dipende dall’esistenza o meno di norma regionale o comunale in materia (se esistono tali norme, occorre seguire quelle).In assenza di norma regionale o comunale nessun cimitero può essere effettuato se non sia previsto esplicitamente nelle norme urbanistiche che la sua realizzazione possa essere effettuato in certe aree comunali con particolari caratteristiche (ad es. zona agricola, zona verde). Può essere presentato progetto in Comune chiedendo che sia destinata una certa zona a cimitero per animali (avendo tutte le caratteristiche igienico sanitarie e di distanza da abitazioni).Ad avviso di chi scrive, trattandosi di mutazione di destinazione d’uso permanente di area, con la creazione di vincoli specifici sull’intorno (inedificabilità in zona di rispetto) e potenziale perdita di valore delle aree circostanti, è necessario che la deliberazione sia del Consiglio comunale (in variante del Piano urbanistico) con la procedura prevista in caso di variazioni di tale strumento urbanistico.La normativa statale applicabile è l’articolo 338 del T.U. Leggi Sanitarie e, per le parti applicabili in via analogica, il D.P.R. 285/1990.Si rammenta che, in ogni caso, è necessario il parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente e in gran parte delle regioni, anche dell’ARPA, per gli aspetti ambientali.