Atto privato per tumulazioni in tomba di famiglia

Domanda

Negli anni '50 due fratelli sottoscrivono, contestualmente, un atto di concessione perpetuo relativo ad otto loculi localizzati nel cimitero civico.br> Atto nel quale non si effettua la ripartizione dei loculi tra i singoli concessionari.
Ora, gli eredi legittimi dei suddetti concessionari vorrebbero effettuare, tra di loro, la ripartizione dei manufatti in questione.
Deve intervenire il Comune, sentite le parti coinvolte, a suddividere i loculi in oggetto?

Risposta

In base a quel che scrive gli otto loculi sono intestati a tutti e due i fratelli.
Conseguentemente ognuno dei familiari dei due fratelli, come gli stessi fratelli e i loro ascendenti, ha diritto ad essere sepolto negli otto loculi.
L'unico limite è quello della capienza data dai manufatti (per feretro, urna cineraria, cassetta di ossa, contenitore di resto mortale) e in ordine di data di morte.
A questa conclusione si arriva dal come è stato stilato il contratto, valutando se tra le clausole vi siano specifiche ed ulteriori limitazioni.
Diversamente se, fin dall'inizio, si fossero fatti due distinti contratti per quattro loculi ciascuno intestato a un diverso fratello.
I fratelli o gli eredi possono redigere scrittura, che disciplina tra loro l'entrata delle spoglie mortali degli aventi diritto negli otto loculi.
La scrittura privata regolerà l'accesso, restando il Comune estraneo e recependo unicamente agli atti copia della scrittura privata sottoscritta da tutti gli aventi diritto.
Altrimenti, il Comune dovrà solo verificare che, a richiesta di tumulazione, la salma abbia diritto di essere tumulata nel loculo.
E, conseguentemente, ne autorizzerà la tumulazione fino al completamento della capienza dei loculi.
Sussiste per il futuro la possibilità di regolare questa fattispecie con specifica norma di regolamento comunale di polizia mortuaria.