Domanda
Un Comune fa parte di un ente unificato per la gestione dei cimiteri con altri 4 Comuni per circa 8/9 cimiteri e un numero complessivo di 18.000 abitanti.
Si precisa che i servizi cimiteriali non sono stati trasferiti all’ente.
Solo uno dei 4 Comuni dispone di locale attrezzato per il deposito di osservazione dei cadaveri.
Il Comune chiede:
1) Se tutti i 5 comuni dell’ente, possono disporre come deposito di osservazione dei cadaveri del locale attrezzato presso un Cimitero.
Mentre, invece, come obitorio, quello presso l’Ospedale - Medicina legale del Capoluogo (ex art. 14 DPR 285/1990);
2) Se per quanto sopra è necessaria una convenzione tra i 5 Comuni.
Risposta
1) Legittimamente tutti i Comuni possono disporre di deposito di osservazione e di obitorio nel locale attrezzato presso un altro Comune disponibile.In questo caso presso un cimitero di uno dei Comuni.
Questo è un pubblico servizio che può effettuarsi nelle forme consentite dal D.Lgs. 267/2000.
Non vi è obbligo di ricorrere al servizio mortuario dell’ospedale, se non per la valutazione del singolo Comune sulla struttura e sulla qualità e costo del servizio offerto.
In effetti, ciò è ravvisabile dalla lettura degli articoli 12, 13, 14 e 15 del DPR 285/90, che fanno capo al comune della titolarità di detti servizi.
2) È opportuna una convenzione tra i Comuni che regoli le modalità di fornitura del servizio, ripartisca gli oneri.
Ove non si stipulasse una convenzione, il comune deve soggiacere a tariffe e regole autonomamente fissate dal comune ove insiste la struttura condivisa.
Visto che quest’ultimo potrebbe anche rifiutarsi di fornire il servizio, si consiglia il ricorso alla convenzione.
Elementi utili per la definizione dei casi e del sistema tariffario da adottare sono presenti nelle circolari Sefit n. 3716 del 28/4/97 e 3813 del 8/1/98.
- del: 2003 su: Attività funebre e casa funeraria per: Italia Tag: Quesiti | cadavere in: ISF2003/2-c Norma: DPR 285/1990, capo 3 e D.Lgs 267/2000