Art. 5 DPR 285/90 e rinvenimento di resti biologici umani

L’unica procedura di polizia mortuaria da applicare qualora venisse denunciata, in un determinato luogo, la presenza di ossame umane è quella contenuta e sviluppata nell’Art. 5 del DPR n. 285 10 settembre 1990 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).
1Le norme di cui al sullodato Art. 5 DPR 285/90 prevedono diversi passaggi in caso di rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali (ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, oppure ossa); chi scopre questi elementi di rilevanza medico-legale deve informare subito l’autorità amministrativa (il sindaco) che provvederà a dare comunicazione del fatto all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed all’unità sanitaria locale competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria (il materiale biologico umano ritrovato potrebbe esser il frutto di un delitto con conseguente occultamento di cadavere) l’ASL incarica dell’esame dei resti il medico necroscopo, in quale, poi, comunica i risultati degli accertamenti all’comune, nella persona del sindaco, ed alla stessa Procura della Repubblica, affinché essa rilasci il nulla osta alla sepoltura. Questo atto é imprescindibile, come in tutte le circostanze di morti conseguenti a delitto o sospette di esserlo, ed é il presupposto logico all’autorizzazione amministrativa finale. Il permesso di seppellimento, infatti, una volta acquisito il nulla osta (ex Art. 116 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271) viene accordato dall’Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell’Art. 6 DPR 289/90. Naturalmente dovrà esser redatto un processo verbale ed i reperti, conseguentemente, potranno esser datati.
Questo iter procedurale risulta piuttosto farraginoso per via dei troppi e passaggi.
C’é subito un primo aspetto che lascia abbastanza perplessi: istintivamente un privato cittadino qualora per avventura, dovesse rinvenire ossa o sezioni di cadavere avverte subito le forze dell’ordine (polizia di stato, carabinieri, polizia municipale) e non già il Sindaco, perché, in qualche modo, il ritrovamento di avanzi umani è un evento perturbatore (1) che attiene alla sfera dell’ordine pubblico, l’avviso al Sindaco, invece, é un atto più ragionato e comporterebbe un’approfondita conoscenza del fenomeno amministrativo chiamato “polizia mortuaria” che non tutti gli italiani posseggono o coltivano.
Anche se con il termine sindaco non intendiamo il l’organo monocratico vertice della giunta comunale, ma, per effetto della Legge 142/90 confluita poi nella Legge 127/97 e, poi, nel Decreto Legislativo 267/2000 (nuovo ordinamento degli enti locali), il dirigente o il responsabile del servizio di polizia mortuaria il problema sussiste, anzi si aggrava in quanto l’uomo della strada, ossia la persona comune dotata di normale diligenza, ma magari a digiuno di concetti giuridici, difficilmente conosce l’organigramma degli uffici comunali con le rispettive funzioni.

Altri studiosi del diritto funerario vedono nell’Art. 5 comma 2 un allusione al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, qualifica, quindi, non2 surrogabile da semplici figure dirigenziali. Se rispetto ad alcune attribuzioni ad organi del comune presenti nel DPR 285/90, l’individuazione della competenza attuale risulta abbastanza chiara o, a volte, perfino lampante ex Art. 107 Decreto Legislativo 267/2000 (esempio: autorizzazioni al trasporto di salma, autorizzazioni alla cremazione, autorizzazione alle esumazioni o estumulazioni, ecc.), in altre parti dell’articolato del DPR 285/90 è ben altrettanto chiara la spettanza sindacale (art. 10 DPR 285/90, in relazione all’art. 54, comma 2 D.Lgs. 267/2000 e art. 117 D. Lgs. 112/1998), nel caso dell’art. 5 DPR 285/90 questa previsione del soggetto, ad oggi, titolato ad accogliere la segnalazione non e’ così precisa: la dottrina si orienta per un conferimento di detta responsabilità agli organi burocratici (i cosiddetti “apicali”), anche se andrebbe vista con ancora maggiore sostenibilità l’ipotesi secondo cui, in questo specifico contesto, l’indicazione della figura del sindaco debba leggersi ed intendersi come sinonimo di Ufficiale dello Stato Civile, con una sorta di incrostazione, una scoria storico-legislativa che non deve far dimenticare come il RD 15/11/1865, n. 2602 (Ordinamento Stato Civile del 1865) non contemplasse, originariamente, una delega a funzionari comunali (introdotta solo nell’aprile 1866). E non si dimentichi come il permesso di seppellimento (quando esisteva; oggi non si può più parlare in questi termini linguistici ma, distintamente di autorizzazione all’inumazione o di autorizzazione alla tumulazione) fosse commesso (sempre nella prima legislazione post-Unitaria) al sindaco, il quale doveva accertare personalmente la morte, pur ammettendosi in dottrina che potesse avvalersi di “agenti comunali”, quanto meno nei comuni con popolazione minore di 20.000 abitanti o aventi carattere rurale!!! Quest’ultima impostazione logica, circa la sinonimia, è sostenibile, a nostro avviso, su questa base: il successivo. Art. 6 fa riferimento a quello che era, allora, il permesso di seppellimento, ma anche sulla base dell’art. 1 Ordinamento Stato Civile, oggi Regolamento per la Revisione e Semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile approvato con DPR 3 novembre 2000 n. 396.
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Ai sensi dell’Art. 449 Codice Civile la materia dello Stato Civile dovrebbe esser disciplinata con riserva di legge, ma la norma secondaria (di rango regolamentare, ossia il DPR 3 novembre 2000 n. 396 deriva dalla scelta operata con l’art. 2 L. 127/1997 (e, non a caso, il “titolo” del sullodato DPR 3 novembre 2000 n. 396 scritto per esteso fa proprio richiamo a tale fonte).

Altra criticità rappresentata dal ruolo “a geometria variabile” dell’ASL.
In teoria l’Autorità Sanitaria dovrebbe autonomamente provvedere ad accertamenti attraverso l’attivazione del medico incaricato delle funzioni di necroscopo, il necroscopo, però, difficilmente si azzarda ad intervenire su semplice mandato dell’AUSL, senza un preciso input o indirizzo da parte della magistratura, siccome c’è sempre il fondatissimo dubbio di una possibile, ancorché involontaria, interferenza con le indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria che non è tenuta ad informare l’AUSL sulla propria attività investigativa, siccome sceglie autonomamente il proprio consulente tecnico (non necessariamente deve essere il necroscopo, la magistratura, ad esempio, potrebbe interessare della questione il dipartimento di medicina legale).
Per sanare queste lacune istruttorie, allora, basterebbe affidare, con una circolare oppure con un altro strumento normativo di dettaglio, alla magistratura la precedenza nel disporre dei resti umani oggetto di indagine.
Parte della dottrina ritiene che la disposizione di cui all’Art. 5 DPR 285/90 sia così ridondante rispetto al “Chi faccia che cosa” ovvero alla definizione di compiti e ruoli perché si collocherebbe in un contesto estraneo (2) all’ambito strettamente penale, all’interno, quindi, di un processo amministrativo finalizzato alla sepoltura oppure alla collocazione delle ossa in cimitero (3) , ove, in effetti, sussista fattispecie penale l’azione dell’Autorità Giudiziaria (4) è diretta, immediata ed esclusiva.

Note:

(1) Se è normale reperire tibie e femori in un area conosciuta sin dalle cronache medioevali come sepolcreto non riesce altrettanto rassicurante trovare un teschio umano nel giardino pubblico sotto casa, perché fortissimo è il sospetto che si sia consumato un crimine.

(2) Si intenda con questa formula il rinvenimento accidentale di ossa in luoghi interessati da eventi bellici oppure in prossimità di cimiteri soppressi o siti archeologici.

(3) Occorre subito una precisazione: l’ossame scoperto in un sito archeologico finisce al museo di paleontologia e non in cimitero, in quanto ha una valenza archeologica ben superiore rispetto alle ossa “prodotte” durante il normale ciclo cimiteriale dalla decomposizione cadaverica.
(4) I pubblici poteri una volta escluso la correlazione tra la scoperta ed un ipotetico reato avviseranno la Sovrintendenza che potrà adottare tutte le misure volte a tutelare l’interesse artistico e culturale.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Art. 5 DPR 285/90 e rinvenimento di resti biologici umani

  1. Per approfondire il coseddetto “Trasporto Necroscopico” https://www.funerali.org/?p=3504 si suggerisce di consultare questo link.

    In caso di morte presso un domicilio privato inadatto e pericoloso a fungere da deposito d’osservazione (Capo III DPR n.285/1990) il trasporto salma “a cassa aperta” è riconducibile alla fattispecie del “recupero salma” altrimenti conosciuto come “raccolta salma incidentata” di cui al paragrafo 5.2 Circolare Ministeriale n.24 24 giugno1993.

    L’unico vero problema è l’imputazione degli oneri: se provvedono i famigliari del de cuius alla rimozione dela salma le spese sono al loro carico (Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n.26.

    Se, invece, si procede d’ufficio, per cause di forza maggiore, cioè su disposizione della pubblica autorità, si tratta di trasporto necroscopico a carico del comune di decesso ex Art. 13 Decreto Legislativo n.267/2000. Così, almeno, si sono pronunciati due Ministeri con :

    Risoluzione del Ministero dell’Interno n.15900/1371/L.142/1bis/31.F del 13.02.2007
    Ministero della giustizia, con nota n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007

    Ovviamente il servizio istituzionale di recupero salma, a titolo gratuito per l’utenza, è erogato secondo le forme dettate dall’Art. 113 del Decreto Legislativo n.267/2000.

  2. in caso di rinvenimento di un cadavere in appartamento o in luoghi aperti, oltre ad avvisare la pubblica sicurezza, chi si occupa ad avvisare l’impresa funebre? Scrivo dalla regione molise. Grazie.

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