[fun.news.610] Si possono cremare gli inconsunti da estumulazione

Il Ministero della Salute, con risoluzione del 30/10/2003 di p.n. 400.VIII/9Q/3886 (presente sul sito nell’apposita area), ha ritenuto che “la tesi interpretativa della SEFIT Federgasacqua appare fondata e condivisibile, potendosi così ritenere che oggi, a parziale modifica ed integrazione del citato articolo 86 del tuttora vigente regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.285 del 1990, sia consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.”. La portata della risoluzione è veramente notevole, visto che risolve uno dei problemi maggiormente sentiti dai gestori dei cimiteri italiani. In materia la SEFIT ha emanato la circolare 5128 del 7/11/2003 (rinvenibile nell’area circolari del sito) che, oltre a specificare le motivazioni giuridiche alla base della interpretazione, fornisce pure un utile schema di ordinanza sindacale attuativa.

Lascia un commento

Quando inserisci un quesito specifica sempre la REGIONE interessata, essendo diversa la normativa che si applica.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.