In materia di governo del territorio, la Provincia deve sempre verificare la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunali con le disposizioni del piano di coordinamento provinciale. Così si è espresso il Tar Abruzzo-Sezione Pescara con la sentenza 7 novembre 2002, n. 1051. Con il provvedimento il Giudice amministrativo ha chiarito che: – a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione (attuata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il governo del territorio rientra tra le materie di legislazione concorrente (cioè spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato); – nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di assegnazione delle competenze, i principi fondamentali del governo del territorio, che la legislazione regionale deve rispettare, devono dedursi sia dalle leggi statali nuove sia dalla legislazione statale già in vigore (come già chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 2002, n. 282); – la legislazione regionale in materia deve quindi uniformarsi ai principi generali della legislazione statale; – in materia di governo del territorio, è necessario rispettare le disposizioni dell’articolo 20 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), secondo cui “Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento”. Si conferma quindi un indirizzo, applicabile anche alla sanità, che vede necessario coordinare per le materie di legislazione concorrente la legislazione regionale con quella statale di principio.
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