Con SP n. 134 del 23 ottobre 2012, pubblicata sul Bollettino dell’Antitrust del 12 novembre 2012 l’AGCM si è pronunciata sull’obbligo di separazione societaria per l’attività funebre. Ad AcegasAps è stata contestata la violazione dell’obbligo di separazione in una società distinta delle attività svolte in regime di concorrenza rispetto a quelle effettuate in regime di esclusiva, obbligo previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, della legge n. 287/90. La contestazione riguarda il servizio di raccolta e trasporto delle salme prima dell’accertamento del decesso, svolto in privativa, quando nello stesso periodo temporale veniva svolto anche il servizio funebre in concorrenza da parte dello stesso soggetto e inoltre la mancata separazione societaria tra attività cimiteriale (quale servizio di interesse generale in monopolio) e quella funebre in concorrenza.
L’AGCM, al termine della istruttoria, ha sanzionato l’ACEGAS spa di Trieste.
Da notare che nella valutazione del caso in esame l’Antitrust si è espressa nel senso di individuare il mercato di riferimento per l’attività funebre (ai fini della norma applicata) quello comunale, o tuttalpiù provinciale.
Si può leggere il testo della decisione dell’Antitrist cliccando su SP 134
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