La terza sezione del Tar Puglia si è pronunciata con sentenza 404/2012 sul ricorso proposto da 15 Confraternite di Trani contro il Comune di Trani per l’annullamento della delibera di Consiglio comunale del 9 maggio 2005 con cui fu approvato il regolamento del servizio di illuminazione votiva all’interno del cimitero.
Il regolamento individuava nel Comune, e non più nelle Confraternite il soggetto a cui versare le somme derivanti dall’acquisto del servizio di illuminazione elettrica votiva. Confraternite e Arciconfraternite hanno due contabilità distinte e separate, l’una riguardante la gestione della chiese, la seconda relativa alla gestione delle cappelle cimiteriali. Venendo meno le entrate delle lampade cimiteriali, le Confraternite avevano manifestato al Comune tutte difficoltà derivanti dal provvedimento adottato.
Il TAR Puglia ha dato ragione al Comune sostenendo che "la cura delle anime", che la legge numero 222 del 1985 considera agli effetti delle leggi civili attività di religione o di culto, non possa comprendere l’attività di devozione dei defunti, come sostenuto dai ricorrenti. Inoltre è pacifico, sia in giurisprudenza che in atti, che il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali di competenza comunale. Infine l’atto di concessione del Municipio di Trani del 16 gennaio 1894, prodotto in giudizio, concerne unicamente la concessione di suolo nel cimitero.
Il Comune di Trani con il regolamento approvato non ha modificato la concessione, ma ha legittimamente regolamentato il servizio di illuminazione votiva, non contemplato nella concessione.
Il testo completo della sentenza è già rinvenibile sul sito www.euroact.net, nell’apposita area ‘Sentenze – Quesiti – Circolari’.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.