Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sent. n. 4146 del 28/6/2010, si è espresso considerando la disposizione di cui all’art. 49 Cod. Navig. [quando la concessione viene meno, le opere inamovibili costruite su zona demaniale vengono acquisite dallo Stato – senza compensi o rimborsi – fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione ai fini del ripristino dello status quo ante], applicabile anche in caso di rinnovo della concessione, in quanto esso implica il rilascio di una nuova concessione in senso proprio (a differenza di quanto avviene per la proroga).
Nel caso in cui, tuttavia, l’inamovibilità delle costruzioni sia contestata dopo che, per diversi anni e dopo diversi rinnovi, non sia mai stata invocata dall’Amministrazione concedente, è necessario che la stessa ponga in essere una compiuta istruttoria e ne dia ampia motivazione nella determinazione amministrativa con la quale, appunto, viene rideterminato il canone di concessione.
La sentenza, anche se emessa in materia di demanio marittimo, risulta essere di portata ben più generale ed applicabile anche ad opere non amovibili realizzate su altre tipologie di beni demaniali, come, ad esempio, le concessioni cimiteriali di aree.
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