Entro breve la Toscana modificherà la propria legge sui trasporti funebri.
Secondo l’ufficio stampa del Consiglio della Regione Toscana è l’esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri defunti nel comune di appartenenza anche quando il decesso è avvenuto in un comune diverso, al pari di altre necessità, la motivazione che sta alla base della modifica della legge regione Toscana 18/2007 che, ormai da due anni, disciplina il trasporto di salme e cadaveri in Toscana.
E’ sempre l’ufficio stampa del Consiglio regionale che specifica che la proposta di legge introduce non secondarie novità alla normativa è stata approvata, all’unanimità, dalla Quarta commissione Sanità.
Alla base delle modifiche, come hanno spiegato il presidente e la vicepresidente della commissione, non vi è soltanto l’esigenza di dare una risposta ai cittadini che desiderano esporre i propri defunti nel comune di appartenenza, ma anche, ad esempio, la necessità di chiarire la materia del trasporto in quanto, nonostante la legge regionale 18, molti comuni continuano a ritenere applicabile l’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, concernente il Regolamento di Polizia mortuaria, che prescrive modalità, come l’uso della doppia cassa anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune, che di fatto impediscono l’esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quello in cui è avvenuto il decesso. Proprio l’obbligo dell’utilizzo della doppia cassa è stato abrogato e sostituito dalla possibilità di utilizzare un solo feretro di legno o anche di altri materiali. La normativa, così come rinnovata, prevederà inoltre l’introduzione di tre illeciti amministrativi, puniti con tre diverse sanzioni pecuniarie: la prima relativa al trasporto di cadaveri in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda e la terza relative al trasporto di cadaveri senza il rispetto di modalità previste dalla legge come la certificazione dell’identità del defunto e l’utilizzo almeno di una cassa, dal momento che, se è vero che l’obbligo della doppia cassa viene abolito, non viene certo meno l’obbligo di trasportare il defunto in una cassa mortuaria che abbia requisiti di igiene e di sicurezza e che all’arrivo a destinazione dell’estinto vi sia l’identificazione dello stesso.
[Fonte: Regione Toscana]
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