La legislazione vigente e la giurisprudenza consolidata, di cui la sentenza del Tribunale di Cosenza 2 ottobre 2008, n. 1061 fa dettagliata disamina, prevede che si abbia discarica abusiva ogni qualvolta, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area trasformata di fatto in deposito di rifiuti con carattere di definitività.
Questa nozione di discarica continua ad essere valida anche dopo l’entrata in vigore del Dlsg 3 aprile 2006, n. 152 in quanto l’articolo 256 del predetto testo (così come in precedenza l’articolo 51, comma 3, Dlgs 22/1997) va letto in correlazione con il Dlgs 36/2003.
Si rammenta che il reato di discarica abusiva si realizza allorché l’accumulo sia sistematico (e non episodico) e non sia ravvisabile una loro destinazione conforme a legge, nonché dal degrado dell’area su cui i rifiuti insistono.
Lo precisa la sentenza 6 novembre 2008, n. 41351 della Corte di Cassazione chiarendo che questa nozione è oramai consolidata nella giurisprudenza della Corte stessa, di cui viene fatta ampia rassegna, e che tale condotta illecita può avvenire sia in un’area esterna al luogo di produzione dei rifiuti, sia in un’area interna, qualora ricorrano specifiche condizioni.
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