La Corte di Cassazione, con sentenza 27/2/2008 n. 8620 è intervenuta sulla corretta interpretazione da dare all’articolo 17 del Dlgs 81/2008 (cd. "Testo unico sulla sicurezza"), circa la possibilità o meno di delega da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi (divieto sancito dall’articolo 1, comma 4-ter del Dlgs 626/1994 ed ora riprodotto – con continuità normativa – nell’articolo 17 del Dlgs 81/2008).
In sostanza la Suprema Corte ha precisato che la non delegabilità da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi riguarda la "scelta" a monte delle attrezzature di lavoro, ma non la loro corretta installazione ed il controllo del funzionamento.
La Corte sottolinea infatti che la norma in parola "non contempla, invece, che sia indelegabile l’esecuzione di attività che abbiano formato oggetto della anzidetta valutazione, segnatamente gli obblighi che possono emergere successivamente alla scelta dell’attrezzatura di lavoro, in relazione, ad esempio, proprio alla corretta installazione ed al funzionamento della medesima.".
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
Per quesiti complessi ci si riserva di non dar risposta pubblica ma di chiedere il pagamento da parte di NON operatori professionali di un prezzo come da tariffario, previo intesa col richiedente
Risposta a quesiti posti da operatori professionali sono a pagamento, salvo che siano di interesse generale, previa conferma di disponibilità da parte del richiedente.