Il TAR Lombardia, Sez. Brescia (4.4.2001, n. 222) ha affermato che qualora un Comune detenga, in una società per azioni costituita per la gestione di un servizio pubblico locale, una partecipazione azionaria minima che non gli consenta una qualche forma di controllo sulla società, non può affidare in via diretta e al di fuori di ogni confronto concorrenziale alla suddetta società, la gestione del servizio pubblico.