Buon pomeriggio. La concessione loculo dove è stata tumulata mia madre (decesso minore di 10 anni, concessione trentennale acquistata quando ancora in vita) è scaduta. Era mia intenzione spostare la salma nel loculo di mio nonno (deceduto da più di 30 anni), i cui resti posso ipotizzare dover essere cremati o raccolti per poi essere riposti in contenitore ridimensionato, per far spazio a mia madre (la concessione loculo di mio nonno è “perenne”, più correttamente di durata 99 anni). Il comune non me lo permette per uno specifico articolo del regolamento di polizia mortuaria.
“E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione”. Posso oppormi in qualsivoglia maniera? Il mio scopo non è evitare di pagare il rinnovo, ma consolidare la gestione dei loculi di famiglia (i costi delle operazioni necessarie allo spostamento che vorrei fare sono superiori, rispetto al semplice rinnovo per altri 30 anni). Grazie mille in anticipo!
X Manuel,
è si vietatissimo fracassare, fratturare o usare violenza contro un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (= salma indecomposta) per costringerlo con la forza in una cassetta ossario, ma in caso, appunto, di resto mortale non scheletrizzato si può ricorrere tranquillamente alla procedura semplificata per la sua diretta cremazione.
Le argomentazioni addotte dal Suo Comune, mi paiono, pertanto, speciose, fatte salve, ovviamente, norme locali non a mia conoscenza.
La Sua politica di gestione degli spazi sepolcrali dedicati alla Sua famiglia (consenzienti gli altri aventi diritto sulle stesse) mi pare lungimirante ed accortissima, il futuro e proprio questo: ridurre (quando possibile) in cassetta ossario o cremare i resti mortali, trasformando un semplice loculo monouso in una piccola tomba gentilizia, dove non accogliere uno ed un solo feretro, ma più contenitori mortuari (urne cinerarie in primis!) di ridotte dimensioni, aumentando, così, implicitamente, il volume disponibile.
Grazie per la vostra gentilissima risposta. Un ulteriore ostacolo postomi dall’amministrazione comunale, verte però sul fatto che, una volta estratta la cassa (di mio nonno) dal loculo per la cremazione, viene meno il diritto nominativo sul loculo, vietandone il riposizionamento nello stesso dell’urna cineraria. Vi sembra altrettanto implausibile? Grazie ancora !
X Manuel,
l’estumulazione farebbe, in effetti, esaurire il fine per cui la concessione fu fatta, ossia la deposizione in quel determinato loculo, di quel particolare ed unico feretro.
Tuttavia, si potrebbe esser esser più elastici, ma molto dipende dall’atto di concessione da leggersi in combinato disposto con il regolamento municipale di polizia mortuaria; se, infatti, nell’atto-contratto è previsto l’uso della tomba espressamente per una salma, questo status fa decadere ogni possibilità di cremare il resto mortale, se invece nulla fosse ulteriormente specificato si potrebbe tranquillamente provvedere a cremazione, depositando, poi, l’urna nel medesimo loculo, poivchè lì sussiste lo jus sepulchri per Suo Nonno.
Insomma: il problema verte su questi termini minimi: IL loculo è stato concesso solo per cadavere o per ogni sua trasformazione di stato (cassetta ossario, urna cineraria)?
Attenzione sembra solo un dettaglio, ma da questo aspetto possono discendere molteplici situazioni, più o meno favorevoli per Lei.
Buongiorno. Ho recuperato la concessione perenne in originale (del 1969) stipulata tra il comune e mio nonno. E’ relativa a due colombari. Così è scritto:
“Tale sepoltura è destinata al richiedente ed alla di lui moglie”
“e il diritto all’uso è trasmissibile secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21-12-1942 N. 1880”
Il mio comune mi vieta di trasferire la salma di mia mamma in uno di questi due loculi; non essendo deceduta più di dieci anni fa, non posso neppure cremarla per poi spostarla in uno dei due loculi; anche se cremassi mio nonno (o mia nonna), non potrei inserire l’urna cineraria nel loculo dove è locato ora la salma
Il regolamento municipale di polizia mortuaria non mi sembra menzionare null’altro sull’argomento.
Ho spiragli per appellarmi a ciò che non è espressamente negato a livello regolamentare?
Grazie, siete veramente professionali ed utili.
Grazie per la vostra gentilezza.
Saluti
X Manuel,
eppure mi sembrava di aver già detto tutto nel precedente post…allora bisogna giuocare di fino, in punta di diritto, ma qui ci vorrebbe un erudito del diritto privato, mica un semplice beccamorto come me!:
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune.
Per le concessioni cimiteriali del passato vale lo Jus Superveniens solo qualora questa opzione strategica sia considerata esplicitamente dall’atto di concessione in primis, ed, in seconda istanza, dal regolamento comunale. In difetto di disposizioni a tal proposito, continueranno a valere le norme, ancorché abrogate, in vigore, però, all’atto della stipula della concessione, con una sorta di “ultrattività” (o…reviviscenza?), seppur limitata, di quest’ultime. Secondo alcuni “tecnici” del diritto funerario se l’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive novelle del regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere potenziali antinomie di questo tipo, dovrebbero valere ancora le vecchie norme, salvo una diversa, esplicita statuizione del nuovo regolamento municipale, ecco perché sia così importante inserire, in sede di sua eventuale revisione, una disposizione ad hoc di tal fatta! Solo ed unicamente quando si forma il titolo istitutivo dello Jus Sepulchri, ossia alla firma della regolare concessione, dietro il versamento dei canoni concessori vigenti, (oggi Art. 4 comma 2 D.M. luglio 2002), siccome le sepolture private erano e sono sempre a titolo oneroso ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 95 e [induttivamente] 103 D.P.R. 285/90, si può dedicare un posto feretro alla sepoltura di un particolare defunto, legando la ragion d’essere della stessa concessione alla tumulazione proprio di quel morto: esempio: io muoio durante un’operazione militare e le mie mortales exuviae risultano disperse: mio padre non si rassegna all’idea di non potermi più piangere in un luogo preciso del cimitero e dal Comune acquisisce, in concessione, un avello espressamente dedicato a me (= nessun altro potrà mai esser ivi tumulato se il mio cadavere non sarà mai rinvenuto). Se la mia salma non è recuperabile, né ora né mai, il loculo rimarrà vuoto sine die, proprio perché la concessione è sorta come atto di pietas verso la mia (e di nessun altro), spoglia mortale.
E’l’esempio della c.d. “tomba chiusa”, in quanto destinata ad accogliere unicamente il defunto menzionato nell’atto di concessione, senza possibilità alcuna di nuove immissioni di defunti (quale ne sia lo stato di trasformazione post mortale) nel sepolcro privato e nominativamente dedicato.
Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871.
Purtroppo per Lei il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria nulla prevede a tal proposito… nè in un senso nè nell’altro.
salve
xpiacere
una persona è iscritta ad una associazione per la cremazione. un’associazione locale sul genere di quelle nazionali come la socrem e l’associato muore, come fa lo stato civile ad accertare che l’associazione sia legale (questo è quello che mi èstato chiesto dal comune di Caserta)? cosa (statuto, modelli?) deve presentare l’associazione (attraverso chi?) e con quale metodo (protocollo generale oppure?) al municipio dove è avvenuto il decesso? grazie
X Mauro,
Per le persone iscritte ad una SO.CREM (= associazione, riconosciuta, avente tra i propri fini quello cremazionista): la manifestazione di volontà può essere rappresentata (… é sufficiente …) da una dichiarazione di volontà alla cremazione sottoscritta e datata dall’iscritto/a concernente il proprio volere in tal senso.
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente della So.Crem. (cioé, la convalida consiste nella attestazione che l’iscritto era effettivamente … iscritto). Cfr. art. 79, comma 3 dPR 10/9/1990, n. 285. Ricordo anche il comma 4 …, ma si veda, laddove applicabile anche l’Art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130.
La locale So.Crem, anche se non aderisce alla Federazione Italiana Cremazione deve esser dotata di personalità giuridica, questa qualità imprescindibile si evince dall’ nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’esibizione dello statuto può esser strumento valido ed efficace, altrimenti non si procede.
E’ compito della So.Crem contattare lo Stato Civile per ottenere il provvedimento autorizzativo, nel rispetto della volontà del de cuius, il Comune, al contrario, non è tenuto ad effettuare onerose ricerche.
X Roberto,
diceva il filosofo Montagne: “accettare la morte ci rende liberi”, quindi….meglio agire con, per tempo, con la giusta prudenza e lungimiranza,…senza alcuna fretta, però!
La soluzione più valida è senz’altro l’iscrizione ad apposita società cremazionista o a questo punto, ancor meglio l’inserimento nella scheda testamentaria (nelle sue tre forme previste dell’attuale Cod. Civile) delle Sue ultime volontà in tema di cremazione e dispersione delle ceneri. Le conviene nominare un esecutore testamentario di fiducia (mandatum post mortem exequendum?) e destinare (disposizioni in favore dell’anima ex Art. 629 Cod. Civile)?) una piccola quota del Suo patrimonio all’esecuzione del Suo volere, poiché tutte le operazioni di polizia mortuaria (anche il trasporto in India) sono e saranno sempre a titolo oneroso. Per il resto…nulla osta, la Legge Italiana non frappone ostacoli procedurali di sorta.
Sono Roberto e il mio desiderio sarebbe di essere disperso su un fiume sacro in India. Come posso procedere perché questa volontà sia rispettata? Attualmente risiedo in Sardegna e mi trasferiró a breve in Liguria, ma sono originariamente sempre risieduto a Torino. Il tutto è fattibile? O altrimenti sarebbe meglio morire, se Dio vuole, direttamente in India per rendere possibile questa mia ultima volontà? Grazie molte anticipatamente per la sua risposta, buona giornata!
X Vanessa,
Chiedo scusa del ritardo con cui rispondo, ma mi sono dovuto attentamente documentare, perchè la fattispecie in esame è, invero, del tutto nuova ed inesplorata.
Innanzi tutto: da quale Regione scrive, sarebbe importante conoscere l’ente territoriale di competenza, in quanto – soprattutto in tema di dispersione – la normativa varia moltissimo da un ambito geografico a quell’altro.
Sostanzialmente le due grandi filosofie a confronto sono due:
a) quella lombarda, mutuata, poi da quasi tutte le altre Regioni, più rigida e restrittiva secondo cui la dispersione è autorizzabile solamente in presenza di volontà scritta del de cuius e non surrogabile da soggetti terzi, neppure con l’escamotage dell’atto sostitutivo in atto di notorietà.
b) quella emiliano-romagnola più aperturista e sfumata, secondo essa nel silenzio della Legge di principi n. 130/2001 sulle modalità di manifestazione della volontà in merito alla dispersione delle ceneri – di sola eleggibilità da parte del de cuius –, è bene rimarcare il concetto, tale desiderio, come poi accade per la stessa scelta cremazionista, può, attraverso l’atto sostitutivo di atto di notorietà, appositamente autenticato, esser riportato dai più stretti congiunti del defunto, i quali agiscono non di volontà propria, cioè con un autonomo atto di disposizione, in questo frangente vietato, ma quali semplici nuncius di una decisione assunta nella massima libertà dal de cuius stesso di cui essi si fanno latori, rispondendo penalmente in caso di dichiarazione falsa, la dispersione, infatti, richiede necessariamente la procedura aggravata, siccome presenta notevoli riflessi penali.
Se la Sua Regione aderisce alla prima interpretazione ci salviamo in corner così: o si produce agli atti un documento inequivocabilmente sottoscritto dal de cuius (sostanzialmente testamento o iscrizione a SoCrem, con la specifica ed ulteriore indicazione di disperdere le ceneri) o non si procede nel rilascio dell’autorizzazione, e tutta l’istruttoria è abortita ab origine, per mancanza del presupposto essenziale, se invece dovesse valere la lettura ermeneutica del dettato normativo propria dell’Emilia Romagna il problema si complicherebbe non poco e dovremmo porci questo quesito: in merito ad una volontà dispersionista proiettata nel futuro come comportarsi? Essa è legittima?
Vale a dire: è possibile, senza sconfinare nel meandri del diritto successorio, inserire nella propria scheda testamentaria una sorta di mandatum post mortem exequendum, destinando all’uopo anche una certa somma del proprio patrimonio, in cui chiedere la dispersione non tanto delle proprie ceneri, ma di quelle del coniuge premorto, e nel frattempo tumulate? In dottrina c’è chi si oppone strenuamente a questa soluzione, avversandola con forza, altri giuristi, la ritengono, invece, ipotesi praticabile e plausibile.
Qui si tratterebbe di approfondire la figura giuridica del mandatum post mortem exequendum a proposito di cremazione e suoi istituti corollario, come appunto lo sversamento delle ceneri.
Sugli aspetti economici (disposizioni in favore dell’anima o, comunque, non patrimoniali ex Art. 587 comma 2 Cod. Civile ?) omissis, il quadro è già abbastanza chiaro, si tratterebbe, invece, di capire se il testamento, a questo punto, sia lo strumento idoneo ad integrare, o persino veicolare, una manifestazione di volontà postuma che – forse – materialmente non potrà esser resa dalla persona, nel frattempo scomparsa, legittimata jure sanguinis o jure coniugii, agli uffici comunali dello Stato Civile.
La Suprema Corte di Cassazione reputa corretto il mandatum post mortem exequendum in ordine agli atti di disposizione per le PROPRIE esequie, anche in opposizione con la volontà dei famigliari (per il post mortem, sovrana è sempre la volontà del de cuius, quando non contraria alla Legge), ma il Giudice nella nomofilachia non si è ancora pronunciato su questi aspetti assai controversi. In attesa che si formi una nuova e consolidata giurisprudenza in materia consiglio la massima prudenza, anche e soprattutto sul versante del procedimento amministrativo.
Sarebbe utile attendere un’indicazione da parte della Magistratura, preferibilmente in sede civile, siccome stiamo ragionando di diritti soggettivi, intimi ed assoluti, come accade per il vivere… ed il morire.
Si è presentato il presidente della Società’ di cremazione facendomi vedere i testamenti di una sua iscritta deceduta qualche giorno fa per cui abbiamo già provveduto ad effettuare la cremazione e dispersione, la stessa aveva scritto che voleva disperdere anche le ceneri del marito morto nel 1999.
Io ho risposto che la Sig.ra doveva pensarci prima di morire e che ora non era possibile prendere per buono il testamento della moglie , per la destinazione delle ceneri del marito tumulate.
E’ giusto?
Buon pomeriggio. La concessione loculo dove è stata tumulata mia madre (decesso minore di 10 anni, concessione trentennale acquistata quando ancora in vita) è scaduta. Era mia intenzione spostare la salma nel loculo di mio nonno (deceduto da più di 30 anni), i cui resti posso ipotizzare dover essere cremati o raccolti per poi essere riposti in contenitore ridimensionato, per far spazio a mia madre (la concessione loculo di mio nonno è “perenne”, più correttamente di durata 99 anni). Il comune non me lo permette per uno specifico articolo del regolamento di polizia mortuaria.
“E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione”. Posso oppormi in qualsivoglia maniera? Il mio scopo non è evitare di pagare il rinnovo, ma consolidare la gestione dei loculi di famiglia (i costi delle operazioni necessarie allo spostamento che vorrei fare sono superiori, rispetto al semplice rinnovo per altri 30 anni). Grazie mille in anticipo!
X Manuel,
è si vietatissimo fracassare, fratturare o usare violenza contro un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo (= salma indecomposta) per costringerlo con la forza in una cassetta ossario, ma in caso, appunto, di resto mortale non scheletrizzato si può ricorrere tranquillamente alla procedura semplificata per la sua diretta cremazione.
Le argomentazioni addotte dal Suo Comune, mi paiono, pertanto, speciose, fatte salve, ovviamente, norme locali non a mia conoscenza.
La Sua politica di gestione degli spazi sepolcrali dedicati alla Sua famiglia (consenzienti gli altri aventi diritto sulle stesse) mi pare lungimirante ed accortissima, il futuro e proprio questo: ridurre (quando possibile) in cassetta ossario o cremare i resti mortali, trasformando un semplice loculo monouso in una piccola tomba gentilizia, dove non accogliere uno ed un solo feretro, ma più contenitori mortuari (urne cinerarie in primis!) di ridotte dimensioni, aumentando, così, implicitamente, il volume disponibile.
Grazie per la vostra gentilissima risposta. Un ulteriore ostacolo postomi dall’amministrazione comunale, verte però sul fatto che, una volta estratta la cassa (di mio nonno) dal loculo per la cremazione, viene meno il diritto nominativo sul loculo, vietandone il riposizionamento nello stesso dell’urna cineraria. Vi sembra altrettanto implausibile? Grazie ancora !
X Manuel,
l’estumulazione farebbe, in effetti, esaurire il fine per cui la concessione fu fatta, ossia la deposizione in quel determinato loculo, di quel particolare ed unico feretro.
Tuttavia, si potrebbe esser esser più elastici, ma molto dipende dall’atto di concessione da leggersi in combinato disposto con il regolamento municipale di polizia mortuaria; se, infatti, nell’atto-contratto è previsto l’uso della tomba espressamente per una salma, questo status fa decadere ogni possibilità di cremare il resto mortale, se invece nulla fosse ulteriormente specificato si potrebbe tranquillamente provvedere a cremazione, depositando, poi, l’urna nel medesimo loculo, poivchè lì sussiste lo jus sepulchri per Suo Nonno.
Insomma: il problema verte su questi termini minimi: IL loculo è stato concesso solo per cadavere o per ogni sua trasformazione di stato (cassetta ossario, urna cineraria)?
Attenzione sembra solo un dettaglio, ma da questo aspetto possono discendere molteplici situazioni, più o meno favorevoli per Lei.
Buongiorno. Ho recuperato la concessione perenne in originale (del 1969) stipulata tra il comune e mio nonno. E’ relativa a due colombari. Così è scritto:
“Tale sepoltura è destinata al richiedente ed alla di lui moglie”
“e il diritto all’uso è trasmissibile secondo le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. 21-12-1942 N. 1880”
Il mio comune mi vieta di trasferire la salma di mia mamma in uno di questi due loculi; non essendo deceduta più di dieci anni fa, non posso neppure cremarla per poi spostarla in uno dei due loculi; anche se cremassi mio nonno (o mia nonna), non potrei inserire l’urna cineraria nel loculo dove è locato ora la salma
Il regolamento municipale di polizia mortuaria non mi sembra menzionare null’altro sull’argomento.
Ho spiragli per appellarmi a ciò che non è espressamente negato a livello regolamentare?
Grazie, siete veramente professionali ed utili.
Grazie per la vostra gentilezza.
Saluti
X Manuel,
eppure mi sembrava di aver già detto tutto nel precedente post…allora bisogna giuocare di fino, in punta di diritto, ma qui ci vorrebbe un erudito del diritto privato, mica un semplice beccamorto come me!:
L’atto di concessione (per la fattispecie concreta e particolare ex art. 1372 Cod. Civile) ed il regolamento comunale di polizia mortuaria (come parametro generale ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 – Disposizioni sulla Legge in Generale di cui al R.D. n. 262/1942) hanno entrambi valore normativo, ovviamente il regolamento comunale è funzionalmente sovraordinato, in quanto si colloca a monte, come premessa necessaria, in tutti i procedimenti di polizia mortuaria che interessino il Comune.
Per le concessioni cimiteriali del passato vale lo Jus Superveniens solo qualora questa opzione strategica sia considerata esplicitamente dall’atto di concessione in primis, ed, in seconda istanza, dal regolamento comunale. In difetto di disposizioni a tal proposito, continueranno a valere le norme, ancorché abrogate, in vigore, però, all’atto della stipula della concessione, con una sorta di “ultrattività” (o…reviviscenza?), seppur limitata, di quest’ultime. Secondo alcuni “tecnici” del diritto funerario se l’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive novelle del regolamento comunale di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere potenziali antinomie di questo tipo, dovrebbero valere ancora le vecchie norme, salvo una diversa, esplicita statuizione del nuovo regolamento municipale, ecco perché sia così importante inserire, in sede di sua eventuale revisione, una disposizione ad hoc di tal fatta! Solo ed unicamente quando si forma il titolo istitutivo dello Jus Sepulchri, ossia alla firma della regolare concessione, dietro il versamento dei canoni concessori vigenti, (oggi Art. 4 comma 2 D.M. luglio 2002), siccome le sepolture private erano e sono sempre a titolo oneroso ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 95 e [induttivamente] 103 D.P.R. 285/90, si può dedicare un posto feretro alla sepoltura di un particolare defunto, legando la ragion d’essere della stessa concessione alla tumulazione proprio di quel morto: esempio: io muoio durante un’operazione militare e le mie mortales exuviae risultano disperse: mio padre non si rassegna all’idea di non potermi più piangere in un luogo preciso del cimitero e dal Comune acquisisce, in concessione, un avello espressamente dedicato a me (= nessun altro potrà mai esser ivi tumulato se il mio cadavere non sarà mai rinvenuto). Se la mia salma non è recuperabile, né ora né mai, il loculo rimarrà vuoto sine die, proprio perché la concessione è sorta come atto di pietas verso la mia (e di nessun altro), spoglia mortale.
E’l’esempio della c.d. “tomba chiusa”, in quanto destinata ad accogliere unicamente il defunto menzionato nell’atto di concessione, senza possibilità alcuna di nuove immissioni di defunti (quale ne sia lo stato di trasformazione post mortale) nel sepolcro privato e nominativamente dedicato.
Sull’idoneità di norme contenute nel regolamento comunale ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali ai sensi dell’art. 1339 cod. civile Si veda T.A.R. Piemonte, Sez. I, Sentenza 12 luglio 2013, n. 871.
Purtroppo per Lei il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria nulla prevede a tal proposito… nè in un senso nè nell’altro.
salve
xpiacere
una persona è iscritta ad una associazione per la cremazione. un’associazione locale sul genere di quelle nazionali come la socrem e l’associato muore, come fa lo stato civile ad accertare che l’associazione sia legale (questo è quello che mi èstato chiesto dal comune di Caserta)? cosa (statuto, modelli?) deve presentare l’associazione (attraverso chi?) e con quale metodo (protocollo generale oppure?) al municipio dove è avvenuto il decesso? grazie
X Mauro,
Per le persone iscritte ad una SO.CREM (= associazione, riconosciuta, avente tra i propri fini quello cremazionista): la manifestazione di volontà può essere rappresentata (… é sufficiente …) da una dichiarazione di volontà alla cremazione sottoscritta e datata dall’iscritto/a concernente il proprio volere in tal senso.
Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente della So.Crem. (cioé, la convalida consiste nella attestazione che l’iscritto era effettivamente … iscritto). Cfr. art. 79, comma 3 dPR 10/9/1990, n. 285. Ricordo anche il comma 4 …, ma si veda, laddove applicabile anche l’Art. 3 della Legge 30 marzo 2001 n. 130.
La locale So.Crem, anche se non aderisce alla Federazione Italiana Cremazione deve esser dotata di personalità giuridica, questa qualità imprescindibile si evince dall’ nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). L’esibizione dello statuto può esser strumento valido ed efficace, altrimenti non si procede.
E’ compito della So.Crem contattare lo Stato Civile per ottenere il provvedimento autorizzativo, nel rispetto della volontà del de cuius, il Comune, al contrario, non è tenuto ad effettuare onerose ricerche.
X Roberto,
diceva il filosofo Montagne: “accettare la morte ci rende liberi”, quindi….meglio agire con, per tempo, con la giusta prudenza e lungimiranza,…senza alcuna fretta, però!
La soluzione più valida è senz’altro l’iscrizione ad apposita società cremazionista o a questo punto, ancor meglio l’inserimento nella scheda testamentaria (nelle sue tre forme previste dell’attuale Cod. Civile) delle Sue ultime volontà in tema di cremazione e dispersione delle ceneri. Le conviene nominare un esecutore testamentario di fiducia (mandatum post mortem exequendum?) e destinare (disposizioni in favore dell’anima ex Art. 629 Cod. Civile)?) una piccola quota del Suo patrimonio all’esecuzione del Suo volere, poiché tutte le operazioni di polizia mortuaria (anche il trasporto in India) sono e saranno sempre a titolo oneroso. Per il resto…nulla osta, la Legge Italiana non frappone ostacoli procedurali di sorta.
Sono Roberto e il mio desiderio sarebbe di essere disperso su un fiume sacro in India. Come posso procedere perché questa volontà sia rispettata? Attualmente risiedo in Sardegna e mi trasferiró a breve in Liguria, ma sono originariamente sempre risieduto a Torino. Il tutto è fattibile? O altrimenti sarebbe meglio morire, se Dio vuole, direttamente in India per rendere possibile questa mia ultima volontà? Grazie molte anticipatamente per la sua risposta, buona giornata!
X Vanessa,
Chiedo scusa del ritardo con cui rispondo, ma mi sono dovuto attentamente documentare, perchè la fattispecie in esame è, invero, del tutto nuova ed inesplorata.
Innanzi tutto: da quale Regione scrive, sarebbe importante conoscere l’ente territoriale di competenza, in quanto – soprattutto in tema di dispersione – la normativa varia moltissimo da un ambito geografico a quell’altro.
Sostanzialmente le due grandi filosofie a confronto sono due:
a) quella lombarda, mutuata, poi da quasi tutte le altre Regioni, più rigida e restrittiva secondo cui la dispersione è autorizzabile solamente in presenza di volontà scritta del de cuius e non surrogabile da soggetti terzi, neppure con l’escamotage dell’atto sostitutivo in atto di notorietà.
b) quella emiliano-romagnola più aperturista e sfumata, secondo essa nel silenzio della Legge di principi n. 130/2001 sulle modalità di manifestazione della volontà in merito alla dispersione delle ceneri – di sola eleggibilità da parte del de cuius –, è bene rimarcare il concetto, tale desiderio, come poi accade per la stessa scelta cremazionista, può, attraverso l’atto sostitutivo di atto di notorietà, appositamente autenticato, esser riportato dai più stretti congiunti del defunto, i quali agiscono non di volontà propria, cioè con un autonomo atto di disposizione, in questo frangente vietato, ma quali semplici nuncius di una decisione assunta nella massima libertà dal de cuius stesso di cui essi si fanno latori, rispondendo penalmente in caso di dichiarazione falsa, la dispersione, infatti, richiede necessariamente la procedura aggravata, siccome presenta notevoli riflessi penali.
Se la Sua Regione aderisce alla prima interpretazione ci salviamo in corner così: o si produce agli atti un documento inequivocabilmente sottoscritto dal de cuius (sostanzialmente testamento o iscrizione a SoCrem, con la specifica ed ulteriore indicazione di disperdere le ceneri) o non si procede nel rilascio dell’autorizzazione, e tutta l’istruttoria è abortita ab origine, per mancanza del presupposto essenziale, se invece dovesse valere la lettura ermeneutica del dettato normativo propria dell’Emilia Romagna il problema si complicherebbe non poco e dovremmo porci questo quesito: in merito ad una volontà dispersionista proiettata nel futuro come comportarsi? Essa è legittima?
Vale a dire: è possibile, senza sconfinare nel meandri del diritto successorio, inserire nella propria scheda testamentaria una sorta di mandatum post mortem exequendum, destinando all’uopo anche una certa somma del proprio patrimonio, in cui chiedere la dispersione non tanto delle proprie ceneri, ma di quelle del coniuge premorto, e nel frattempo tumulate? In dottrina c’è chi si oppone strenuamente a questa soluzione, avversandola con forza, altri giuristi, la ritengono, invece, ipotesi praticabile e plausibile.
Qui si tratterebbe di approfondire la figura giuridica del mandatum post mortem exequendum a proposito di cremazione e suoi istituti corollario, come appunto lo sversamento delle ceneri.
Sugli aspetti economici (disposizioni in favore dell’anima o, comunque, non patrimoniali ex Art. 587 comma 2 Cod. Civile ?) omissis, il quadro è già abbastanza chiaro, si tratterebbe, invece, di capire se il testamento, a questo punto, sia lo strumento idoneo ad integrare, o persino veicolare, una manifestazione di volontà postuma che – forse – materialmente non potrà esser resa dalla persona, nel frattempo scomparsa, legittimata jure sanguinis o jure coniugii, agli uffici comunali dello Stato Civile.
La Suprema Corte di Cassazione reputa corretto il mandatum post mortem exequendum in ordine agli atti di disposizione per le PROPRIE esequie, anche in opposizione con la volontà dei famigliari (per il post mortem, sovrana è sempre la volontà del de cuius, quando non contraria alla Legge), ma il Giudice nella nomofilachia non si è ancora pronunciato su questi aspetti assai controversi. In attesa che si formi una nuova e consolidata giurisprudenza in materia consiglio la massima prudenza, anche e soprattutto sul versante del procedimento amministrativo.
Sarebbe utile attendere un’indicazione da parte della Magistratura, preferibilmente in sede civile, siccome stiamo ragionando di diritti soggettivi, intimi ed assoluti, come accade per il vivere… ed il morire.
Si è presentato il presidente della Società’ di cremazione facendomi vedere i testamenti di una sua iscritta deceduta qualche giorno fa per cui abbiamo già provveduto ad effettuare la cremazione e dispersione, la stessa aveva scritto che voleva disperdere anche le ceneri del marito morto nel 1999.
Io ho risposto che la Sig.ra doveva pensarci prima di morire e che ora non era possibile prendere per buono il testamento della moglie , per la destinazione delle ceneri del marito tumulate.
E’ giusto?