Le ossa della Bambina – 2/2

Aspetti afferenti alla concessione cimiteriale
La vicenda pone anche ulteriori questioni attorno al loculo in concessione perpetua.
La Persona inizialmente si è posta la domanda circa chi fosse concessionario del loculo in concessione perpetua in cui risultava tumulato il nonno, pervenendo ad acquisire l’informazione per cui il concessionario era Vicino, anche se non risultano atti o documenti che consentano di capire a quale titolo il nonno vi sia stato tumulato.
Tra l’altro il Vicino risulta concessionario di una ulteriore fila di loculi (non sapendo se anche questi in perpetuo o a tempo determinato) per cui probabilmente le future esigenze di tumulazione di Vicino e suoi familiari possono presumersi soddisfatte anche a prescindere da un qualche utilizzo del loculo in questione.
Però, la tumulazione avvenuta nel 1968 potrebbe/dovrebbe essere valutata in termini di comportamento determinante una violazione, con conseguente dichiarazione di decadenza.
Ammesso (…) che il comune provveda in questo senso, ai fini degli atti di disposizione delle spoglie mortali (es.: estumulazione, raccolta delle ossa in cassetta ossario e collocamento in altra sede o collocamento in ossario comune), Vicino non ha titolo di sorta a provvedere, mentre unici legittimati sono i discendenti della persona tumulatavi.
Ma ciò non darebbe a Persona alcuna legittimazione a “subentrare” nella concessione perpetua di questo loculo.
In alternativa, Vicino potrebbe (ove lo voglia) rinunciare alla concessione, ottenendo (secondo previsione del Regolamento comunale di polizia mortuaria attualmente vigente) un “rimborso”.
La norma regolamentare pertinente prevede:
“[I] Nei casi previsti, la cessazione della concessione comporta un rimborso parziale.
[II] In generale la base su cui calcolare il rimborso è pari ai due terzi della tariffa in vigore per la specifica sepoltura. Su tale base è calcolata in detrazione la quota imputabile agli anni, e frazioni di mesi (con arrotondamento in difetto o in eccesso se ricadente nella prima quindicina, giorno 15 compreso, o nella seconda quindicina del mese), intercorsi tra la data di concessione e la data della richiesta di rimborso.
[III] Dall’importo calcolato nel modo indicato al comma precedente, è inoltre detratto il valore del chiusino di marmo utilizzato.”, mentre i “casi previsti” considerano l’ipotesi di “rinuncia” della concessione quando vi sia richiesta di traslazione in altra sepoltura o cremazione di resti mortali.A parte il rapporto (2/3) riferito alla tariffa attuale per la tipologia di sepoltura e, ulteriormente, in disparte la questione dell’arrotondamento a mesi, qualche problema di applicazione viene a porsi considerando la specificità della concessione perpetua, in raffronto al fatto che attualmente tali sepolcri hanno concessioni di durata 30ennale, per cui non vi è rapportabilità tra perpetuità e 30 anni!
Tuttavia, dato che la rinuncia comporta che la sepoltura rientri nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale, ancora una volta ritornano conseguenze in qualche modo già considerate:
(a) la legittimazione a porre in essere gli atti di disposizione delle spoglie mortali;
(b) la possibilità che Persona possa ottenere un qualche titolo – e non certo in perpetuo, cosa non più ammissibile dal 10 febbraio 1976 – sul loculo rispetto a cui aveva formulato l’ipotesi “unificatrice”.
Semmai, in caso di rinuncia da parte di Vicino, potrebbe disporre (ovviamente, d’intesa con gli altri discendenti del nonno nel medesimo grado di prossimità nella parentela) la raccolta delle ossa in cassetta ossario e il collocamento di questa in uno dei 2 loculi in cui sono tumulati i genitori.
O, estendendo questa possibilità, procedere, alla scadenza, a rinunciare al rinnovo della concessione di uno di questi 2 loculi, avviare a cremazione i resti mortali tumulativi, e “unificare” il tutto nel loculo mantenuto e per cui richiedere il rinnovo.

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Sereno Scolaro

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