Il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, oppure alla cremazione

Introduzione
Come può essere noto, l’art. 141 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238 recitava:
“[I] Non si dà sepoltura se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
[II] L’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopico o di un altro delegato sanitario, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta.
[III] Tale certificato si allega al registro degli atti di morte”.
Si tratta di una disposizione espressamente richiamata all’art. 6 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (di cui va rammentato altresì il comma 2 e non solo il comma 1), che per altro è stata abrogata dall’art. 110 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., salvo quanto previsto dall’art. 109, comma 2.
Tuttavia, sotto il profilo sostanziale poco muta dal momento che la norma corrispondente, cioè l’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., recita:
Art. 74. Inumazione, tumulazione e cremazione.
1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
2. L’ufficiale dello stato civile non può accordare l’autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all’articolo 10.
3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
”.
Se si vuole la norma antecedente parlava di autorizzazione alla sepoltura (detto anche “permesso di seppellimento”), mentre quella corrispondente oggi in vigore parla di autorizzazioni, opportunamente distinguendo tra le pratiche funerarie.
Si fa subito notare che, per la pratica della cremazione, vi sia un rinvio al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., rinvio che deve ormai tenere conto anche della (successiva) L. 30 marzo 2001, n. 130.

Il rilascio dell’autorizzazione all’inumazione, oppure alla tumulazione
Dall’impianto dell’art. 74 appena citato pare proprio possibile (a) affrontare congiuntamente le due distinte autorizzazioni alla inumazione, oppure alla tumulazione, nonché (b) individuare una “regola generale” consistente nel fatto che l’Ufficiale dello stato civile non può “accordare l’autorizzazione” (usando altri termini: rilasciarla) se non – subordinatamente – a due condizioni:
[1] il decorso del termine temporale (24 ore dal decesso) e
[2] dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario.
Quest’ultima indicazione porta a richiamare l’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., con la conseguenza che l’accertamento della morte (in buona sostanza: accertamento della effettività della morte) trova forma unica nel certificato dell’avvenuta visita necroscopica, considerato al comma 4 di questa disposizione (certificato denominabile, nella prassi, quale “certificato necroscopico”, termine che richiede di non confonderlo, magari per malintese assonanze, con quanto previsto dall’art. 103 sub a) T.U.LL.SS., R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.).
Una volta così delineata la “regola generale”, pare opportuno tenere presente come il comma 2 del citato art. 74 prosegua anche precisando che il certificato della visita fatta, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta: ciò reitera la previsione dell’art. 4, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., tanto che queste disposizioni, aventi fonti differenti, sono reciprocamente interallacciate.

Nel caso di morte dipendente da reato e/o di morte violenta, viene – inoltre – ad aggiungersi il necessario, quanto imprescindibile, richiamo all’art. 116 D. Lgs. 1989, n. 271 e s.m. “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”, il cui testo recita:
Art. 116 – Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato.
1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l’autopsia secondo le modalità previste dall’articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l’identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l’ordine del procuratore della Repubblica.
2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall’autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.
”, per cui al fatto (casi di morte dipendente da reato e/o di morte violenta), si aggiunge l’ipotesi del sospetto di reato: in altre parole non va considerato solo il “fatto”, ma anche il suo eventuale “sospetto del fatto”. Si tratta di quanto operativamente è chiamato, per brevità: “nulla osta”.
La disposizione va a questo punto correlata con altra disposizione del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., cioè con il suo art. 76 rubricato Denuncia di ipotesi di reato in cui testo recita:
1. L’ufficiale dello stato civile che, nell’accertare la morte di una persona ai fini dell’autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell’autorizzazione alla cremazione, rilievi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
Si tratta invero di una disposizione pressoché mai applicata, o applicabile, ma non per negligenze di vario ordine, ma piuttosto per il fatto, molto concreto, che quando intervenga l’Ufficiale dello stato civile (il quale accerta la morte… per mezzo del medico necroscopo), hanno già trovato applicazione le disposizioni (quanto meno) dell’art. 4, comma 3 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., quando non si tratti di situazioni in cui anche il medico necroscopo sia stato “preceduto” da altre autorità, come è di norma il caso delle morti dovute chiaramente a reato e/o a sospetto di reato (anche se questo ultimo potrebbe intervenire, sorgere in momento più o meno successivo o emergere dalla visita da farsi per l’accertamento (della effettività) della morte.
Ora è possibile considerare le due (ma che, concretamente, sono quattro, considerando il “fatto” e il “sospetto del fatto”!) fattispecie (a) morte dovuta a reato o b) sospetta di esserlo da un lato, c) morte violenta o d) sospetta di esserlo dall’altro), hanno, specie in epoche abbastanza recenti, dato origine di difficoltà ed incertezze operative.
In particolare, nei casi in cui il procuratore della Repubblica, non ritenesse di rilasciare il c. d. “nulla-osta” sul presupposto della mera assenza di reato o suo sospetto, cosa che ha determinato l’emanazione, da parte del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, di tre successive circolari, la n. 33 prot. n. 04007277-15100/397 del 15 luglio 2004, la n. 42 del 19 ottobre 2004 ed, infine, la n. 30 prot. n. 400706194-15100/397 del 7 giugno 2007, con cui, conclusivamente, è stato chiarito come sia necessario che il magistrato o l’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, rediga il processo verbale sullo stato del cadavere e sulle circostanze del decesso e fornisca all’Ufficiale di stato civile le notizie necessarie per espletare gli adempimenti di competenza, cioè, alternativamente: # 1 # rilascio autorizzazione di cui all’art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., su nulla osta del magistrato, in caso di sospetto di reato; # 2 # rilascio autorizzazione medesima, in base alla dichiarata insussistenza di sospetto di reato contenuta nel processo verbale trasmesso dal magistrato, precisando che l’Ufficiale dello stato civile potrà rilasciare tali autorizzazione dopo aver visionato copia del processo verbale redatto dal magistrato o dall’ufficiale di polizia giudiziaria, entrambi assistiti da un medico, ed aver acquisito, ove sussistano sospetti di reato, il previsto c.d. “nulla osta”.

Ora, merita di precisarsi come il c.d. “nulla osta” (o, il suo “surrogato”, processo verbale) si collochi nel procedimento che finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’inumazione, oppure dell’autorizzazione alla tumulazione.
Da quanto precede appare significativamente non equivoco il fatto che il c.d. “nulla osta” (o, il processo verbale nelle ipotesi nelle quali il procuratore della Repubblica, non ritenga di rilasciarlo sul presupposto della mera assenza di reato o suo sospetto) non surroga l’accertamento della morte previsto dall’art. 4, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., che è lo “strumento” attraverso cui l’Ufficiale dello stato civile “accerta la morte”, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 74, commi 1 e 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., quanto è un elemento – parimenti necessario – che ha ad integrare, aggiungendosi a quelli dettati dalla “regola generale”, le condizioni prescritte per il rilascio delle autorizzazioni all’inumazione, oppure alla tumulazione.
Infatti, non può ignorarsi come questo elemento si collochi su di un proprio piano ed operi in contesti diversi da quelli generali ed ha, proprio per questo, una propria autonomia funzionale, ma che non inficia minimamente quelle che sono le disposizioni che sostanziano quella che è stata individuata essere la “regola generale”.
In difetto, ne risulterebbe una sovrapposizione, indebita, tra attività amministrativa, professione medica e funzione giurisdizionale.

Il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione

Nell’ipotesi in cui vi sia la scelta della cremazione, il quadro di riferimento appare non solo coerente con la previsione dell’art. 74, comma 2 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 296 e s.m. (qui in particolare sul passaggio in cui è scritto: “… , se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violente …”), ma tale coerenza è reiterata nella previsione dell’art. 3, comma 1, lett. a) L. 30 marzo 2001, n. 130, che prevede: “a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;”.
La presenza, a volte, di comportamenti di prassi difformi può essere probabilmente imputabile ad approcci che, magari riferendosi ad un’unica fonte, non colgono o non dispongono di strumenti per coglierlo, come l’intera materia, pur se regolata da una pluralità di fonti, risulti, proprio in ragione delle rispettive relazioni e collegamenti, ad essere tutt’altro che lacunosa, ma si è in presenza di un sistema di fonti tutto sommato omogeneo e coerente.
Una notazione finale: è abbastanza raro che quando nel tempo e attraverso fonti differenti si pervenga ad una qualche normazione in un certo ambito, ne risulti un risultato coerente e non contraddittorio, privo di lacune o altre criticità. Ma può accadere, come in questi casi.

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Sereno Scolaro

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