Il principio di individualità e unitarietà dell’urna può essere derogato? – 1/2

Una questione di dimensioni
Al punto 13.2), terzo periodo, della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 si indicano le dimensioni (interne) per le nicchie cinerarie individuali, che devono essere non inferiori a 0,30 x 0,30 x 0,50 (se si vuole: 0,45 m3).
Ovviamente non si è in presenza di una disposizione normativa, quanto di un’indicazione data con atto meramente amministrativo, che, per altro, può essere utile (unitamente, se del caso, alle altre indicazioni dimensionali presenti nel medesimo Punto della citata circolare) in sede di progettazione, in vista di ottenere una certa quale uniformità.

Dal momento che queste indicazioni dimensionali riguardano le nicchie cinerarie individuali, è scontato, si potrebbe dire del tutto lapalissiano, che questi spazi siano destinati ad accogliere urne cinerarie, per le quali non vi sono altrettante indicazioni.
Anzi, l’art. 80, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., prevede che le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche degli edifici (cellari) destinati ad accogliere le urne (precedente comma 3) siano stabilite da Regolamenti comunali.
Si potrebbe considerare come non sempre il comune, in cui debba aversi la conservazione dell’urna cineraria, disponga di impianto di cremazione e, di converso, che gli impianti di cremazione possono non avere piena ed esaustiva conoscenza delle specifiche norme regolamentari comunali (anzi); aspetto che non va sottovalutato, ricordando che il D.M. 1° luglio 2002, nel definire le “operazioni” che vanno considerate comprese nella tariffa di cremazione, include (art. 1, lett. e)) il collocamento delle ceneri in semplice urna, di materiale resistente, chiusa, per quanto (comma 2) si preveda, anche, che tale semplice urna può essere racchiusa o sostituita da altra urna cineraria a cura e spese del richiedente il servizio di cremazione.
In pratica, l’impianto di cremazione è tenuto anche alla fornitura dell’urna cineraria.
Emerge, con tutta evidenza, che l’urna cineraria – così fornita – potrebbe non sempre rispondere alle dimensioni limite delle urne, quali stabilite da questo o quel comune.
Nel caso considerato al comma 2, se la “semplice urna” sia sostituita da altra, la situazione appare più semplice, nel senso che al familiare interessato compete, anche, la diligenza di accertare, preventivamente, quali siano le disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria circa le dimensioni limite delle urne.
Per completezza, si ricorda che il sopra citato art. 2 D. M. 1° luglio 2002 considera comprese nel corrispettivo della tariffa di cremazione, oltre alla ricezione del feretro o del contenitore – lett. a) – negli ambienti del crematorio ed il trasporto fino al forno, anche altro, tra cui la raccolta delle ceneri- lett. c) – con separazione di eventuali parti metalliche residue e la polverizzazione delle ceneri – lett. d) – nonché gli adempimenti amministrativi – lett. f) – di cui all’art. 81 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Sin qui il tutto è abbastanza lineare, fatta salva la, eventuale, criticità tra le dimensioni delle urne quali operativamente utilizzate e quelle stabilite dal Regolamento comunale, criticità che potrebbe aversi se ed in quanto quest’ultimo non abbia tenuto in considerazione le prime.

In particolare, criticità potrebbero aversi nel caso di impianti di cremazione da parte di impianti, tecnologicamente a ciò idonei, di feretri confezionati in duplice cassa (legno, zinco), dove, compiuto il processo di combustione, può rilevarsi difficile la separazione delle parti metalliche date dalla componente in zinco, per cui le operazioni di polverizzazione rischiano di superare, a volte anche in modo abbastanza consistente, la capacità volumetrica interna dell’urna destinata alla raccolta delle ceneri.
Infine, si dimentica però come non manchino situazioni in cui la realtà supera la fantasia (se sia permessa l’espressione), nel senso che possono esservi situazioni limite, neppure ragionevolmente considerabili.
Ad esempio, nel caso di cremazioni di resti mortali provenienti da esumazioni ordinarie, può aversi che il feretro, magari per ragioni di umidità del terreno, imputabili in parte al livello della falda idrica, sia deteriorato e i resti mortali siano raccolti, con un mix di terreno vegetale, non del tutto eliminabile, salvo non praticare inopportune manipolazioni interessanti il corpo, con la conseguenza che i contenitori sono posti nel crematoio così come pervengano dalle esumazioni.
Ne consegue che, alla fine del processo di combustione, risulta una quantità di materiale del tutto superiore, comportando che, eseguito il processo di polverizzazione, la quantità di ceneri risulti tale da richiedere non un’urna, bensì due.

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Sereno Scolaro

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