Il numero “tre” è proprio un numero perfetto?

Scopiazzando in giro si è trovata la spiegazione, poco scientifica, per cui il numero 3 sia stato considerato “perfetto”, richiamandosi ai pitagorici, movimento filosofico e scientifico nato nel I sec. a.C..
In quanto sintesi del pari (2) e del dispari (1), il 3 rappresenta nella teoria dei numeri la superficie (altri numeri rappresentavano il punto, la linea, ecc.) e la prima superficie è un triangolo.
Anche per i Cinesi il 3 (che scrivono con 3 barrette parallele, come nella numerazione romana, ma orizzontali, anziché verticali) perché sarebbe numero della totalità cosmica: cielo, terra, genere umano.
Ma al 3 sono stati attribuiti significati magici e simbolici da tutte (molte) le civiltà e in tutte (molte?) le epoche.
Nelle religioni, sono frequenti le triadi divine, dalla Trimurti induista (Brahma, Shiva, Vishnu) alla Trinità del Cristianesimo.
Gli egizi avevano famiglie formate da 3 divinità, spesso costituite da una coppia ed il loro figlio (triade egiziana Osiride, Iside e Oro), ma esistevano anche triadi di fratelli e/o sorelle.
Filone D’Alessandria (I sec. d.C.) ne ha spiegata sacralità e la perfezione con le 3 dimensioni degli oggetti.
Da qui la sua importanza durante il Medioevo, basti pensare alla Divina Commedia, dove il 3 e i suoi multipli hanno un valore simbolico (3 cantiche, 33 canti, 9 gironi infernali).

Domanda: quanto c’entra il 3 nel settore funerario? È presente?
Si pensi alle pratiche funerarie in Italia: PF-1 = inumazione, PF-2 = tumulazione, PF-3 = cremazione.
Se poi si vanno a considerare gli oggetti delle concessioni cimiteriali, troviamo CC-1 = concessione di area cimiteriale ai fini della costruzione, da parte del concessionario di un sepolcro a sistema di tumulazione (art. 90, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), CC-2 = concessione di area cimiteriale ai fini dell’impianto di campi ad inumazione, purché dotati di adeguato ossario (art. 90, comma 2 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.): così questa fonte normativa.
Per altro, nella pratica ne è, ed ampiamente, presente anche un terzo “oggetto” dato (CC-3) dalla concessione del diritto d’uso di manufatti a sistema di tumulazione costruiti dal comune (o, dal soggetto gestore o altri soggetti a ciò legittimati (es.: procedure di project financing)), prassi che non trova riscontro di sorta nel sopra richiamato Regolamento (nazionale) di polizia mortuaria, ma che per questo non può certo essere contestata, rientrando nell’esercizio dell’autonomia propria dei comuni (artt. 5, in primis, e 119 Cost.).
La differenza, sostanziale, tra le fattispecie CC-1 e CC-2 da un lato e CC-3 dall’altro consiste nel fatto che nelle prime due “oggetto” della concessione cimiteriale è la porzione di area cimiteriale con uno specifico fine, nella terza CC-3 “oggetto” della concessione cimiteriale è il diritto di usare, per il tempo previsto, non l’area, quanto un manufatto (anzi un singolo elemento di questo) afferente al demanio cimiteriale, differenza che ben può giustificare sistemi di regolazione distinti.
Non si trascuri, in ogni caso, che provvedere a che vi siano concessioni cimiteriali costituisce sempre una facoltà per il comune e in nessun caso un obbligo od un comportamento dovuto, dal momento che il comune non ha in nessun caso obblighi di assicurare la presenza di sepolture private e, se intenda farlo, deve preventivamente prevederle, anche sotto il profilo della loro localizzazione all’interno dell’area cimiteriale nel suo complesso, nel piano regolatore cimiteriale (art. 91 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Fino a qui sembrerebbe che anche in questo settore il numero 3 abbia una sua importanza.

Se si considerano anche altri aspetti, come le durate (qui indicate doverosamente al plurale), oppure le capienze (da mono-posto a pluriposto), per destinazione all’accoglimento di C-1 feretri, C-2 cassette ossario, oppure di C-3 urne cinerarie, per non considerare C-4 l’ossario comune o C-5 il cinerario comune, notiamo subito come non si operi più per insiemi di 3 elementi.
Solo se si dovessero considerate le numerose tipologie di durate moltiplicheremmo di molto il ricorso a notazioni di derivazione dalle matematiche.
Anzi, andando a vedere situazioni locali, non mancano anche altri “oggetti”, come quello, chiamiamolo CC-2-bis, di concessioni, mono-posto di singole fosse ad inumazione, in qualche modo differenziate dalle inumazioni di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m, a volte per la durata, altre volte per le dimensioni, altre ancora per altre modalità d’uso (es.: possibilità di piantumazione di essenze vegetali specificatamente predeterminate), giusto per “specializzarle” rispetto a queste, cioè tipologie profondamente diverse da quelle C-2, modalità che si riscontrano con diffusioni irregolari, a “macchia di leopardo”, ma che sono qui o là presenti, spesso da lungo tempo (ed apprezzate dalla popolazione delle comunità locali in cui sono presenti.
Proseguendo per questa strada, si può anche CC-1 e CC-2 hanno entrambe delle proprie sotto-categorie: CC-1-p per le concessioni fatte a privati, nonché CC-1-e per le concessioni fatte ad enti o CC-2-p per le concessioni fatte a privati, nonché CC-2-e per le concessioni fatte ad enti, altra riprova che il 3 non sta più in piedi.

Tornando alla tipologia di “oggetto” in precedenza indicata quale CC-3, si ritiene, anzi si constata, che si tratti di una pratica tanto diffusa e considerata come se fosse “normale”, al punto che raramente se ne percepisce come essa non abbia fondamento (e neppure citazione) nelle norme.
Ciò non significa che sia prassi indebita.
Quello che pare importante è altro aspetto, cioè la profonda differenza tra gli “oggetti” delle concessioni cimiteriali CC-1 e CC-2 e quest’ultima tipologia, al punto che essa (quest’ultima) meriterebbe di essere trattata, in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria, in modo differente dalle prime due, adeguando le norme regolamentari alla sua specificità.
Per altro, è perfino errato aver parlato di “modo differente”, parendo maggiormente pertinente parlare di “modo specializzato”.
Ad esempio, nelle concessioni di questa terza tipologia non potrebbe trovare applicazione l’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., per il fatto che il manufatto, nel suo complesso, in cui vi sono allocati i singoli posti feretro non sono di proprietà dei concessionari, bensì del comune quale titolare della demanialità cimiteriale.
Con quanto ne consegua. Ma le differenze qui evidenziate non si fermano solamente a questa, cosa che giustifica l’assunto dell’esigenza di una differenziazione, anzi, specializzazione regolamentare.

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Sereno Scolaro

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