Gli effetti della scadenza delle concessioni cimiteriali – 2/2

Effetti alla scadenza della concessione
Il riferimento all’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s,m. porta direttamente a considerare quali siano gli effetti della scadenza della concessione, tanto più che con essa viene meno ogni legittimazione ad utilizzare il posto feretro a sistema di tumulazione (non si fa qui cenno ad eventuali, anche se abbastanza rare, concessioni cimiteriali di aree per l’impianto di campi ad inumazione, non solo per la rarefazione – e, in parte, geolocalizzazione – ma, soprattutto, per il fatto che si dovrebbero fare riferimento alle disposizioni dei precedenti articoli da 82 ad 85, cioè alle esumazioni).
La sopra ricordata disposizione, per cui le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione, porta ad escludere che la loro esecuzione possa avvenire successivamente alla scadenza, anche se la previsione di una loro “regolazione” lascia intendere la possibilità di scontare tempi tecnici per l’esecuzione.
Partendo dal presupposto – teorico – per cui tale “regolazione” consenta di poter evitare questi tempi tecnici, spesso di natura anche organizzativo-gestionale e dando atto che, intervenuta la scadenza della concessione, il concessionario (il termine non è utilizzato casualmente, anche se il concessionario potrebbe anche non essere più vivente; caso nel quale dovranno valutarsi, sulla base delle previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria, quali siano le persone succedute nell’adempimento degli obblighi assunti dal concessionario) perda ogni legittimazione ad utilizzare il sepolcro, consegue che, a partire (in teoria) dal giorno successivo alla scadenza, il posto feretro a sistema di tumulazione rientra nella disponibilità del comune, anche ai fini di un’assegnazione a terzi.
Oppure, se vi sia un maggiore uso per altro tempo successivo alla scadenza, sempreché il Regolamento comunale di polizia mortuaria l’ammetta, magari fosse anche solo per tenere conto di quelle che sono le programmazioni delle operazioni cimiteriali di estumulazione, il concessionario dovrebbe (a rigore) corrispondere apposita tariffa, eventualmente anche pro rata rispetto alle tariffe di concessione, quali vigenti al momento della scadenza e/o dell’effettiva esecuzione dell’estumulazione.
Il fatto che, con la scadenza della concessione, venga meno la legittimazione del concessionario ad utilizzare il sepolcro, comporta che questi debba provvedere, prima della scadenza, in termini temporali adeguati, ad avviare le procedure per dare alle spoglie mortali tumulate altra destinazione, a seconda delle condizioni e stato in cui si trovino le spoglie mortali; richiedere le autorizzazioni del caso e alla esecuzione delle operazioni necessarie, nonché alle attività che, caso per caso, si rendano necessarie (es.: interventi murari, sanificazione, sostituzione di lapidi ed iscrizioni, ecc.), per riconsegnare (art. 1590 C.C., per analogia), alla scadenza, il posto feretro a sistema di tumulazione in condizioni idonee a nuove concessioni, in modo da consentire al comune di poter assegnarlo a terzi fin dal giorno immediatamente successivo alla scadenza (almeno, in teoria).
Nel periodo precedente è stato indicato “prima della scadenza”, in quanto questa è a diretta conoscenza del concessionario, risultando dal regolare atto di concessione e trattandosi di aspetti cui il concessionario è tenuto, in conseguenza della stipula dello stesso regolare atto di concessione.
Tuttavia, non vi sono difficoltà ad ammettere che il comune possa, ove lo ritenga, anche farsi parte attiva e comunicare al concessionario la prossimità della scadenza (per altro, non si ignora come, nella pratica quotidiana, queste comunicazioni, quando avvengano, tanto in forma ad personam o attraverso forme di pubblicità erga omnes, siano poste in essere con notevole frequenza dopo, spesso molto tempo dopo, la scadenza).
Apparentemente, avviare le procedure connesse alla scadenza della concessione cimiteriale, prima della relativa scadenza, potrebbe sembrare una sorta di riduzione della durata della scadenza stessa: probabilmente, la situazione diventa più comprensibile anche al c.d. uomo della strada, se si ricorra ad un esempio, quello del parcheggio sulle aree di circolazione.
Nelle aree di circolazione (strade, piazze, ecc.) può aversi la possibilità di parcheggiare liberamente, altrove di parcheggiare per un determinato tempo, altrove ancora di parcheggiare per un determinato tempo, previo pagamento (art. 7, comma 1, lett. f) C.d.S.): è ben noto come, in questi ultimi casi, il veicolo vada rimosso prima della scadenza del tempo per cui è stato provveduto al pagamento, tanto che, decorso questo, si ha situazione oggetto di sanzione. Oppure, a volte (non sempre), è possibile procedere ad un nuovo pagamento per altro periodo di tempo successivo al primo.
La situazione che si determina con la scadenza delle concessioni cimiteriali è sostanzialmente analoga.

La fattispecie della concessione di aree
Sin qui sono state considerate principalmente le concessioni cimiteriali di posti feretro a sistema di tumulazione, in cui l’oggetto della concessione era quello dell’uso di posto (o, una pluralità di posti) a sistema di tumulazione ed espressamente escluso il caso della concessione di aree, ai fini di impiantarvi campi a sistema d’inumazione.
Passiamo ora alle fattispecie, in cui oggetto della concessione sia stato l’area cimiteriale, al fine di costruirvi, a cura del concessionario, un sepolcro a sistema di tumulazione. Finalità che, notoriamente, è intermedia e strumentale rispetto a quella reale, consistente nell’accoglimento dei feretri delle persone che abbiano titolo per esservi accolte.
Nel caso di concessione di aree ai fine della costruzione, da parte del concessionario, di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione, in occasione della scadenza si determinano non solo gli effetti sopra considerati, ma altresì anche quelli della acquisizione al demanio cimiteriale del manufatto eretto sull’area avuta in concessione, per effetto dell’accessione (art. 935 C.C.), considerando che il manufatto non può essere rimosso, dato che verrebbe meno la funzione per cui è stato eretto.
Certo, astrattamente, potrebbe essere demolito e il relativo materiale smaltito come materiale da costruzione e demolizione ed, anche in questo caso, viene meno la funzione per cui era stato eretto il sepolcro.
Il concessionario, o suoi aventi causa, è pienamente legittimato, alla scadenza, alla rimozione degli oggetti di arredo, di decorazione e simili, che non influiscano sulla funzione.

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Sereno Scolaro

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2 thoughts on “Gli effetti della scadenza delle concessioni cimiteriali – 2/2

  1. Buongiorno,
    mi chiedevo se alla scadenza della concessione di un loculo, stante la disponibilità da parte dell’amministrazione a concedere un eventuale proroga della stessa, in caso di disinteressa da parte del concessionario in vita sia possibile il subentro di altro concessionario nel contratto di concessione per garantire il mantenimento della salma all’interno del tumulo.
    E’ un’operazione possibile oppure solo l’originario concessionario può richiedere il rinnovo del contratto?
    Partendo dal presupposto che la concessione è un contratto fra due contraenti (l’amministrazione e il concessionario), se muta una di queste due parti possiamo parlare di proroga o siamo piuttosto davanti ad un nuovo contratto?
    Nel caso del nostro Comune, che prevede la possibilità di concedere un loculo solo in occasione del decesso di un residente, non ci sarebbero più le condizioni per stipulare un nuovo contratto per il defunto che già giace nella concessione in scadenza.
    Nel caso pratico il contraente non è interessato a rinnovare il loculo concesso a suo tempo per la salma della zia e la figlia della defunta vorrebbe subentrare nel contratto.

    Grazie per la preziosa risposta.

    1. Fermo restando che occorre sempre – fare riferimento al Regolamento comunale di polizia mortuaria, in linea di massima il rinnovo, quando ammesso, ha luogo a richiesta del concessionario o, in difetto, dei suoi aventi causa (coniuge o, se anche questi manchi, discendenti. Ne consegue che non è ammessa richiesta di rinnovo da parte di altri, anche se aventi rapporti di parentela o affinità con le persone defunte accolte nel loculo.

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