Concessioni cimiteriali e loro durate

La durata delle concessioni cimiteriali è – oggi (a partire dal 10 febbraio 1976) – determinata in una misura massima, cioè non oltre i 99 anni.
Così non è sempre stato, essendovi state concessioni a tempo determinato originariamente stabilite anche in misura maggiore, nonché, come notorio, altresì concessioni in perpetuo (anche se sarebbe preferibile parlare di concessioni a tempo indeterminato, dato che in tutti i casi va tenuto presente quanto preveda l’art. 92, comma 2, ultimo periodo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Fermo restando che costituiscono concessioni cimiteriali (o, altrimenti, sepolcri privati nei cimiteri – Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) tutte le “allocazioni” cimiteriali diverse dall’inumazione nei campi di cui all’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., come si evince tra l’altro anche dall’immediatamente successivo art. 59), indipendentemente dalla pratica funebre cui siano finalizzate e/o dalla tipologie di spoglie mortali accoltevi, una delle funzioni/finalità che, in astratto, dovrebbero suggerire criteri per la determinazione delle durate delle concessioni cimiteriali dovrebbe essere quello per cui al termine della concessione cimiteriale le spoglie mortali accoltevi dovrebbero aver ragionevolmente completato i normali processi trasformativi cadaverici.
In astratto, dal momento che non mancano casi in cui questi ultimi neppure sono ipotizzabili, magari per il semplice fatto che abbiano già avuto luogo, come è nel caso delle sepolture che hanno accolto ossa raccolte nelle prescritte cassette ossario od urne cinerarie.
Ma andrebbe tenuto conto anche del fatto che la concessione cimiteriale di norma è fruibile anche quando alla sua scadenza manchi un termine temporale insufficiente, a seconda della pratica funeraria, per conseguire questa finalità, per quanto possa esservi norma regolamentare (nel Regolamento comunale di polizia mortuaria) che vi osti.
Per altro, non si può ignorare come siano presenti altri indirizzi, come quello di prevedere perfino un prolungamento della durata della concessione, nei casi in cui l’accoglimento di un feretro avvenga quando il tempo mancante alla scadenza della concessione cimiteriale sia inferiore da un dato termine (spesso fissato senza poi tenere conto dell’effettivo tempo necessario a realizzare questo fine, ma solo sulla base di criteri originati per altri fini).

Vi sono situazioni che inducono a prendere in considerazione il tema delle durate delle concessioni che si determinano per altro, in particolare allorquando si abbiano diversificazioni nei gradi delle concessioni cimiteriali.
Perché “gradi”? A volte, vi possono essere concessioni cimiteriali aventi una data finalità e dati destinatari, all’interno delle quali possono aversi (si perdoni il termine, abbastanza improprio) delle sub-concessioni.
Non ci si riferisce al caso delle concessioni cimiteriali fatte ad enti, in cui possono aversi due distinte tipologie di rapporto, quello che sorge tra comune ed ente concessionario e quello, nettamente separato, che può aversi tra ente concessionario e persone che, sulla base dell’ordinamento dell’ente e dell’atto di concessione, vengano a trovarsi nella posizione di avere titolo a fruire di un diritto d’uso, cioè un titolo per l’accoglimento del relativo feretro.
Già qui potrebbe essere che l’accoglimento di feretro contenente il cadavere di persona avente titolo a fruire del diritto d’uso, venga ad aversi in fase più o meno prossima alla scadenza della concessione cimiteriale, prossimità tale da dover ragionevolmente far ritenere che alla scadenza della concessione (rapporto tra comune ed ente concessionario) non si possano rilevare compiuti gli ordinari processi di trasformazione cadaverica, in relazione alla pratica funeraria caso per caso utilizzata.
In tal caso, ogni eventuale conflittualità tra ente concessionario e persone aventi titolo a disporre delle spoglie mortali accoltevi, attiene a rapporti di diritto privato, fino al punto che l’ente concessionario potrebbe essere chiamato a rispondere di inadempimento e, forse, anche di altro, magari di maggior consistenza.
In ogni caso, sarebbe motivo di decadenza (per quanto possa servire).

Più importante è piuttosto altra casistica, quella che può aversi quando il comune abbia ritenuto di avvalersi del c.d. out sourcing come modalità per assicurare l’esercizio del servizio cimiteriale.
Spesso, in proposito, si usa il termine di “affidamento a terzi del servizio”, affidamento che può presentare diverse forme: affidamento ad azienda partecipata dal comune (in house, interamente o parzialmente partecipata, società mista), azienda speciale o sia soggetto terzo, fino agli istituti che conseguono al ricorso al project financing.
Non si tratta di forme e modalità che possano essere assunte con approcci unitari, presentando ciascuna “sfaccettature” differenti e tipiche.

A prescindere dai termini (affidamento, concessioni od altri), vi è un elemento che può essere, per alcuni versi, abbastanza comune, cioè il fatto che la durata dell’affidamento (o, della concessione del servizio, quando di questo si tratti.
Ed altrettanto nel caso di project financing.) sia generalmente contenuta, e frequentemente più breve di quelle che sono le durate delle concessioni cimiteriali vere e proprie, o di alcune loro tipologie.
Per non parlare del caso in cui, l’atto di affidamento, e relativo contratto di servizio, conferisca al soggetto gestore la titolarità a porre in essere rapporti con terzi (le persone o famiglie interessate), generando delle vere e proprie sub-concessioni.
A volte, questa titolarità è esplicita, altre volte ha riguardo alla sola fase dell’istruttoria, mentre l’atto vero e proprio di concessione è formato direttamente dal comune e persone/famiglie concessionarie.
Anche in questi casi può essere abbastanza frequente il caso in cui la durata della concessione cimiteriale in quanto tale sia stabilità per un arco temporale superiore a quello dell’affidamento del servizio al soggetto, caso per caso, gestore del servizio.

Queste differenze di durata tra i due – diversissimi e ciascuno autonomo rispetto all’altro – rapporti giuridici generano, quanto meno, alcuni effetti, il primo dei quali ad emergere è il fatto che la tariffa di concessione stabilità dovrebbe quanto meno essere “disarticolata” tra due componenti (chiamiamole qui: fasi temporali), una delle quali relativa al periodo in cui vi sia sovrapposizione, coincidenza tra i due rapporti giuridici, l’altra quella relativa al periodo in cui la durata della concessione cimiteriale, in quanto tale, ecceda il termine di “affidamento a terzi del servizio”.
A questo punto, occorrerebbe valutare, alla luce dell’atto di affidamento a terzi del servizio e del relativo contratto di servizio, se (e quanto) il soggetto gestore sia legittimato ad introitare direttamente la tariffa o, nel caso in qui la tariffa sia introitata direttamente dal comune, quale parte di essa debba considerarsi remunerazione del servizio in affidamento.
Le variabili in gioco possono essere ben più articolate, ma la questione delle differenze tra una tipologia di durata e l’altra, non vano sottovalutate, quanto meno quando si vogliano prevenire futuri debiti fuori bilancio, magari emergenti do un certo numero di mandati amministrativi, o/o situazioni di arricchimento senza causa.

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Sereno Scolaro

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