Differimento dei termini per il SISTRI

A tre settimane dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, il 21 maggio 2010 è entrato in vigore il DL 20 maggio 2010, n. 72, provvedimento che proroga al 30 giugno 2010 il termine ultimo per la presentazione del Modello unico ambientale (Mud). Di seguito il testo dell’art. 1 che differisce i termini. Nel frattempo si ha notizia che in un ramo del Parlamento, in fase di approvazione del Ddl Semplificazione è stato approvato un emendamento che proroga di 2 anni la iscrizione al Sistri per le piccole e medie imprese.

Art. 1 Differimento di termini

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per
le quali i soggetti tenuti, con riferimento all’anno 2009, si
avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono
essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le
dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2009, avvalendosi
del modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 294 del 17 dicembre 2008.
2. Per l’anno 2010, il termine di cui all’articolo 55 della legge
17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento
dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di
merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Non si applicano
sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell’entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno
provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo
periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto
somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in
regola ai fini degli obblighi assicurativi.

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