Riferimenti: Riv. giur. lav. 1982, III,171.
Massima:
Cassazione civile, Sez. Lav., 20 novembre 1981, n. 6154
La previsione dell’art. 80 comma 3 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, per l’esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184 sull’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia, relativa alla irripetibilità, nel caso di riduzione della pensione per rettifica, oltre l’anno, di errori non dovuti a dolo dell’interessato, delle differenze versate e percepite in più rispetto all’effettivamente dovuto, si riferisce ai soli casi di annullamento o correzione di provvedimenti di assegnazione (o di riliquidazione) di pensione illegittimi sin dall’origine, e non anche alle ipotesi di cassazione dell’efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, in conseguenza del successivo verificarsi di fatti estintivi o modificativi del diritto da essi riconosciuto; pertanto, esula da detta previsione e dà invece luogo ad una normale ipotesi di indebito oggettivo (art.… ... Leggi il resto