TAR Piemonte, 23 luglio 1980, n. 672 [1]

Norme correlate:
Capo 18 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990

Riferimenti: Riv.amm.r.i.1981, 341(s.m)

Massima:
TAR Piemonte, 23 luglio 1980, n. 672
Il Comune, una volta costituita mediante concessione in capo ad una famiglia una comunione “pro indiviso” finalizzata al “ius sepulcri”, non può disporre a favore di terzi né di quota parte dell’area di comunione, retrocessa unilateralmente da uno dei comunisti originari, né dell’uso della tomba, perché riservata, per l’art. 94 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, alla persona del concessionario ed alla propria famiglia.

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