Massima
Testo
Riferimenti: Riv. giur. lav. 1982, III,171.
Massima:
Cassazione civile, Sez. Lav., 20 novembre 1981, n. 6154
La previsione dell’art. 80 comma 3 r.d. 28 agosto 1924 n. 1422, per l’esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184 sull’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia, relativa alla irripetibilità, nel caso di riduzione della pensione per rettifica, oltre l’anno, di errori non dovuti a dolo dell’interessato, delle differenze versate e percepite in più rispetto all’effettivamente dovuto, si riferisce ai soli casi di annullamento o correzione di provvedimenti di assegnazione (o di riliquidazione) di pensione illegittimi sin dall’origine, e non anche alle ipotesi di cassazione dell’efficacia di provvedimenti legittimamente emessi, in conseguenza del successivo verificarsi di fatti estintivi o modificativi del diritto da essi riconosciuto; pertanto, esula da detta previsione e dà invece luogo ad una normale ipotesi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), che legittima l’INPS alla ripetizione senza soggiacere ai limiti di cui alla norma eccezionale citata, il caso in cui l’errore è dovuto alla omessa regolare comunicazione, da parte del pensionato, del verificarsi di una situazione che ha fatto venir meno il suo diritto a percepire la pensione o una maggiorazione della medesima. Nella specie, è stato escluso che della formale comunicazione della morte della moglie del pensionato, determinante l’estinzione della maggiorazione della pensione da questo goduta, potesse considerarsi equipollente la richiesta all’INPS, da parte del pensionato medesimo, dell’assegno funerario e, successivamente, della concessione della pensione di riversibilità.