Occorre premettere che il certificato di agibilità o usabilità (si tratta di sinonimi, variamente impiegati nelle diverse zone), a differenza del certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, non è contemplato da alcuna norma di legge, ma è sorto, per prassi, come analogia del certificato di abitabilità per “edifici” ad uso diverso da quello abitativo.
La prima legge che ne fa cenno (la n. 47/1985), e così quelle successive, lo richiama come previsione consolidata, quasi che fosse richiesto da una fonte legislativa (spesso la prammatica è più forte della norma formale dello jus spositum).… ... Leggi il resto