Storia tecnico-giuridica del cofano funebre: tra forma e funzione – 1/3

Questo articolo è parte 1 di 3 nella serie Storia del cofano funebre

HOMINEM MORTUUM IN URBE NE SEPELITO NEVE URITO”, recitavano le mitiche XII tavole della Legge dell’antica Roma Repubblicana, ossia si sanciva solennemente il divieto, tassativo, categorico e vincolante per tutti i consociati di dar sepoltura o cremare i cadaveri all’interno delle mura dell’Urbe.
Già in evo, per noi contemporanei, remoto, all’alba dell’italica civiltà giuridica, fondata, appunto, sul diritto romano, dunque, ci si poneva implicitamente il problema di
come e dove trasportare i defunti al di fuori degli spazi riservati eminentemente ai vivi, per le pratiche funebri ed i conclusivi riti del commiato.
Correva l’anno 1989 e, durante un convegno internazionale tenuto a Ferrara, dal titolo “Pathos o Thanatos”, un brillante funzionario del Ministero della Sanità, il dott. Nicola Sarti, illustrando le linee guida ed i principi portanti del nuovo regolamento di Polizia Mortuaria nazionale, in via di stesura, citava il R.D. n. 448 del 25 luglio 1892.
Il prefato, nominalmente nuovo (già vetusto, affetto da post-maturità…?) regolamento statale di polizia mortuaria avrebbe dovuto, di lì a poco, sostituire l’allora vigente D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975.
Diceva il dott. Sarti che, dal 1975, erano intervenute notevoli modificazioni sotto l’aspetto giuridico-amministrativo e tecnico.
Effettivamente, dal 1970 in poi, le categorie professionali interessate, quali costruttori e impresari funebri pubblici e privati, spinte, o quasi obbligate da interpretazioni legittime, ma a volte curiose, di funzionari pubblici, cercarono chiarimenti sull’applicazione di norme/regolamenti che dimostravano una certa età, anche se, al momento della loro emanazione, avrebbero, comunque avuto, pur sempre, una evidente e inevitabile ragione di essere considerate, illo tempore, necessarie nello jus positum.
In realtà, fino alla entrata in vigore del D.P.R. 803 del 1975 (avvenuta il 10 febbraio 1976), le richieste di modifiche e chiarimenti da parte delle associazioni di categoria FENIOF e ANFAC si erano basate solo su esperienze personali pratiche, e di buon senso.
Il D.P.R. 803, all’art. 28, riprendeva, in maniera pedissequa, la descrizione del cofano/cassa dell’art. 27 del R.D. n. 1880 del 21/12/1942, il quale, a sua volta, ripeteva il dettato del R.D. n. 1379 del 1 luglio 1937 generato/copiato, di rimando, dall’applicazione dell’accordo internazionale di Berlino, dove all’art. 3 era, appunto, normata la costruzione del cofano/cassa.

Le uniche sostanziali e… peggiorative differenze (!) avrebbero riguardato lo spessore delle “pareti“ della cassa di legno e della cassa metallica (aumentate, nella nuova formulazione).
Purtroppo, l’attento scrutinio della nuova norma avrebbe potuto riservare ancora spazio a letture divergenti sull’effettivo spessore delle varie componenti del cofano, sulla forma della cassa, sull’uso delle reggette etc.
Volendo essere critici, la minuziosa “descrizione“ del prodotto, anziché semplificare, avrebbe potuto dare origine, come spesso accade, a valutazioni perlomeno strane.
Si arrivò a dire che la foggia esagonale aumentasse l’utile dei costruttori, senza alcuna ponderazione ragionata sulla resistenza meccanica e sul vero consumo di materiale.
Ora, è utile e necessario (almeno così sembra a noi!) ripercorrere a ritroso, nella storia contemporanea, tutto l’iter, lo sviluppo giuridico e normativo dell’oggetto funebre cassa/cofano, almeno in epoca post-unitaria, per legarlo non a casi eccezionali, ma al costume consolidato di una nazione e del suo popolo.
Parlando di problemi funerari, sovente si cita come evoluzione importante il famoso editto napoleonico di S. Cloud del 1804.
Molto tempo prima che il decreto consolare francese recasse una così autorevole, salutare innovazione, Caterina di Russia (nel Nouveau Code De Loix del 1772) aveva promulgato un decreto che vietava le sepolture nelle Chiese e nei cimiteri di città e villaggi. Anche Re Vittorio Amedeo Terzo aveva fatto costruire un cimitero nella sua capitale Torino, proibendo ogni inumazione al di fuori del medesimo.
Ma, ancor prima, nel 450 A.C. in quel di Roma antica e repubblicana, la decima legge delle Dodici Tavole, oltre a regolamentare come dovessero svolgersi i funerali al “comma 1” cosi stabiliva: “non seppellire né bruciare un cadavere nelle città”.
In queste leggi, o decreti (atti a contenuto normativo, diremmo noi, ora) non si poneva mai il problema della forma o della tecnica costruttiva del cofano.
Nel decreto napoleonico la cassa viene citata nell’articolo 25 del titolo quinto, solo relativamente al costo da fissare da parte della Amministrazione municipale e confermato dalla Prefettura (les frais a payer par …………,les bieres e les transports des corps etc).
Ora si deve cominciare a capire quando il legislatore cominciò a definire il modo di realizzare questo benedetto “aggeggio” che tutto è fuorché un cosa inutile (Dizionario Devoto -Oli).
In una circolare del 1870 del Ministero dell’Interno, al capo settimo – diverse maniere di sepoltura – si richiama l’art. 64 del Regolamento generale R.D. n. 2322/1865.
Esso così recita: I cadaveri dalle case mortuarie al cimitero dovranno essere trasportati in casse inchiodate e con esse sepolti.
L’art. 69 dello stesso R.D. stabilisce che per trasporti fuori comune o fuori del Regno i cadaveri devano essere posti in doppia cassa, chiusa ermeticamente.
Nella sopracitata circolare, il Ministero, oltre a una chiara esposizione del perché si deva usare la cassa per l’inumazione, descrive accuratamente il modo di costruire le casse.
”[…omissis…]
Ottima precauzione sarà, pertanto, quella di costruire le casse in modo che siano riunite ad incastro tutte le loro pareti, compreso il coperchio, rivestendole nella loro superficie interna di catrame etc.”
Risulta particolarmente curioso il motivo per cui nei vari R.R. D.D., e in questa eclettica, articolatissima Circ. Min., non si si contempli mai il materiale di base dal quale ricavare le casse mortuarie.
Solo nei successivi R.D. del 1891 n. 42 e del 1892 n. 448 agli articoli 31-32-33, replicati l’uno dall’altro, in modo pedissequo, ossessivo e quasi…poco fantasioso, si nomina – finalmente – il materiale LEGNO (:legno duro, per la precisione).
In realtà, si può desumere agevolmente come per nostri Legislatori del diciannovesimo secolo non ci potessero essere dubbi su quale sostanza, in rerum natura, fosse il materiale più adatto ed idoneo, per un uso così delicato.
La scrittura dell’art. prefato ha, in effetti, condizionato, per oltre un secolo, in Italia, i dettami costruttivi delle casse.
Se vogliamo esprimere una critica è verso chi, investito di tale funzione istituzionale, successivamente non abbia preso quanto di buono ci sarebbe stato in quegli artt. per noi, ormai, così (falsamente) anacronistici, e, per ignavia, non abbia voluto approfondire e migliorare… ma di questo scriveremo in un prossimo articolo di ulteriore analisi.
L’autore formula un sincero e particolare ringraziamento all’Ing. Giorgio Stragliotto ed al Dr. Sereno Scolaro, per la loro preziosa assistenza nella stesura di questo breve saggio.

Si veda anche: www.funerali.org/tutto-sulla-cremazione/funerale/bara

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Written by:

Carlo Ballotta

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