Con la risposta a interpello n. 78173 del 24 aprile 2025, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito i limiti dell’esonero previsto per i legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo di Responsabile tecnico (RT) ai sensi del D.M. 120/2014.
Secondo quanto precisato dal Dicastero, il comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006 (modificato dal D.L. 153/2024 “Ambiente”) introduce un regime di deroga per i legali rappresentanti di imprese iscritte da almeno tre anni all’Albo gestori ambientali. Tale deroga riguarda esclusivamente l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnica del RT, sia in fase iniziale che in occasione dell’aggiornamento.
Restano invece pienamente applicabili gli altri requisiti richiesti dal D.M. 120/2014, in particolare il possesso di idonei titoli di studio e l’esperienza professionale nei settori di attività oggetto dell’iscrizione. L’esenzione, quindi, non è totale ma parziale e circoscritta.
Il Ministero ha inoltre puntualizzato che il requisito temporale dei tre anni va calcolato in funzione della continuità tra il ruolo di legale rappresentante e l’iscrizione all’Albo.
In caso di cessazione dell’incarico di rappresentanza legale, il beneficio della deroga decade automaticamente, anche se la nomina a Responsabile tecnico dovesse rimanere formalmente in essere.
Questo chiarimento si rivela particolarmente utile per le imprese che operano nei settori ambientali, funebri e cimiteriali, spesso soggette a dubbi interpretativi sull’idoneità dei propri rappresentanti tecnici.
È quindi fondamentale monitorare con attenzione i requisiti previsti dalla normativa vigente, evitando interpretazioni estensive che potrebbero esporre l’impresa a sanzioni o cancellazioni dall’Albo.
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